CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo di Salerno ha rigettato la domanda di riparazioneper ingiusta detenzione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Elia, sottoposto a misuracautelare e successivamente tratto a giudizio, unitamente ad altri, per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. (capo A).1.1. Il processo di primo grado avanti il Tribunale di Potenza si concludeva (il21/12/2007) con la condanna ad anni 7 di reclusione, confermata dalla locale Corte diappello in data 30/10/2012. Diversamente dai coimputati, il D’Elia non impugnava lasentenza di appello che, quindi, il 4/7/2013 passava in giudicato per la sua posizione.Il 17/7/2013, la Procura generale di Potenza emetteva ordine di carcerazione perla reclusione di anni 7 e, in data 26/8/2013, provvedimento di esecuzione peneconcorrenti in cui veniva cumulata la suddetta pena di anni 7 di reclusione.Su ricorso dei coimputati, la Corte di cassazione (in data 11/2/2015) annullavacon rinvio l’anzidetta sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, disponendo ilrinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame. La pronuncia rescindentespecificava che l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione al capo A) doveva“estendersi anche agli imputati condannati per tale reato, non essendo fondato su motiviesclusivamente personali ai sensi degli artt. 587 e 627 cod. proc. pen.”La Corte territoriale, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza delTribunale, assolveva tutti i coimputati dal reato di cui al capo A) per insussistenza delfatto, ritenendo in particolare che, nella concreta fattispecie, non potesse ravvisarsi lacomponente “mafiosa”, dotata di autonomia rispetto al precedente clan, che possedesseuna forza intimidatoria propria nel territorio di riferimento, pur essendo dedita ad attivitàillecita. Adita dal D’Elia in data 17/6/2024 con incidente di esecuzione, la Corte di appellodi Salerno, con ordinanza del 20/9/2024 (divenuta irrevocabile il 10/10/2024), revocavala sentenza di condanna del Tribunale di Potenza nei suoi confronti, disponendone laliberazione se non detenuto per altra causa.2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha sostanzialmente individuato due cause ostativeal riconoscimento dell’invocato indennizzo. La prima, rappresentata dall’attivapartecipazione dell’istante a rilevanti vicende criminali della Basilicata – rispetto allaquale ha ravvisato una colpa grave se non addirittura il dolo -, come la sua vicinanzaagli ambienti criminali e ad esponenti apicali del clan “Basilischi” prima e dei duesottogruppi da questo originatisi (l'ordinanza richiama, in particolare, la missiva a suafirma con la quale richiedeva “cipolle per l'insalata” da consegnare ad amici di Potenza,da intendersi come ordigni esplosivi); la seconda, costituita dal contegno processualeassunto dal D’Elia in occasione dell’esecuzione della pena, con riguardo al fatto che egliavrebbe atteso ben sei anni dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte diappello in sede di rinvio prima di chiedere la revoca della condanna emessa nei suoiconfronti, potendo egli agire in executivis immediatamente dopo il passaggio in giudicatodella sentenza assolutoria e, comunque, entro i due anni dal passaggio in giudicato diquesta, in sede di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., facendo leva sul contrasto deigiudicati penali. L’ordinanza impugnata richiama la cronologia degli eventi giudiziari chehanno riguardato l’istante e ad essa si rimanda.3. Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha proposto ricorso ildifensore del D’Elia affidandolo a due motivi con cui rispettivamente deduce:3.1. Violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione conviolazione dell’art. 125 cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe tenuto contodella sentenza di assoluzione per essersi limitata a ripercorrere lo scenario iniziale senzaverificare come quegli elementi fossero stati valutati e superati nel giudizio di rinvio. Lapartecipazione dell'istante alle vicende criminali passate della Basilicata, il suocoinvolgimento nel clan “Basilischi” - gruppo ritenuto inesistente sia dal punto di vistafattuale che giuridico -, la missiva a sua firma con cui richiedeva le “cipolle per l'insalata”,mai concretizzatasi in un'imputazione, non sarebbero di per sé sufficienti a fondare lacolpa grave ostativa all'indennizzo. Quanto al secondo profilo di colpa ravvisato, la difesachiarisce che il termine intercorso tra il passaggio in giudicato della sentenza rescissoriae l’azione in sede esecutiva non era di anni 6 ma di anni 4 e mesi 8. Richiamate levicende relative all’esecuzione, la difesa afferma che solo a seguito del passaggio ingiudicato, avvenuto nel 2019, della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, il D’Elia ha potutoagire in sede esecutiva;3.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. ed in violazionedell'art. 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione avrebbe recepito, senza unapropria ed autonoma motivazione, le argomentazioni dell'Avvocatura generale. Oltre checontraddittoria, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica per essersi limitata a constatarel'esistenza di contatti con ambienti criminali senza spiegare come quelle specifichefrequentazioni abbiano avuto un'incidenza causale diretta nella determinazione delladetenzione sine titulo. Quanto al rilievo concernente il contegno processuale relativoall’anzidetta attesa di alcuni anni, il difensore sostiene che esso non è sorretto da alcunalogica motivazione, trattandosi di strategia difensiva e processuale rimessa alla libertàdel condannato. Ricorda come nel 2018, quindi prima del passaggio in giudicato dellasentenza assolutoria, il D'Elia avesse già interamente espiato senza titolo la condannadi anni 7 in relazione alla quale si è chiesta la riparazione. Quanto alla asserzionecontenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il condannato non aveva fornitola prova documentale di aver esercitato la facoltà di intervento nel giudizio di rinvio, ladifesa rammenta che egli si era tempestivamente attivato, richiedendo due volte lapropria citazione in giudizio, con istanza rimasta inevasa. Né sarebbe stata esperibile larevisione.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.5. È tempestivamente pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato,per conto e nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiestorigettarsi il ricorso.6. In data 10 dicembre 2025, sono pervenute note aggiuntive del difensore delricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cui è stata allegata ordinanza del Tribunaledi sorveglianza di Perugia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che, già nella prospettazione davanti alGiudice della riparazione, l’istante non ha definito in maniera puntuale il fondamento deiprofili di ingiustizia della detenzione invocati, se riferiti al titolo cautelare originario o,invece, alla fase dell’esecuzione. Nonostante tale generica prospettazione, tuttavia, laCorte di appello ha affrontato tutti i temi sollevati con motivazione congrua e scevra davizi.Quanto al profilo di ingiustizia del titolo cautelare originario, giova ricordare che,ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, alfine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale deltutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condottaintegri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese,Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un pianodiverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione atale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materialeacquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza omeno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo chenegativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri).Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha fatto buon governo del principio,più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di riparazione perl'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi,nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una suacontiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenentiall'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimentonelle attività illecite [cfr. Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 , dep. 2025, ManiscalcoDomenico, Rv. 287302 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure ladecisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenutoaccertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella localearticolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimocontesto malavitoso); Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498].Significativo è al riguardo il profilo di colpa grave ostativa ravvisata dalla Corteterritoriale nella contiguità con contesti malavitosi, basando il relativo giudizio su unaserie di elementi: dagli atti processuali compaiono fatti, non smentiti, né esclusi dallasentenza di assoluzione, da cui emerge una frequentazione, vicinanza e comunanza diinteressi del D’Elia con l’originario clan dei Basilischi (che, secondo l’ipotesi accusatoria,avrebbe dato origine a due diversi gruppi associativi ritenuti, invece, all’esito di lungoiter processuale, non dotati di autonomia rispetto al precedente clan), così come emergeanche dallo scritto a firma del D’Elia (datato 2/6/1995) con il quale venivano richieste,con linguaggio criptico, tre cipolle per l’insalata, da intendersi come tre ordigni esplosivi;ambigue frequentazioni e comprovate cointeressenze anche nel periodo in cui eradetenuto, come risulta dall’esito della perquisizione effettuata in cella (riportato alla pag.5 della ordinanza impugnata), che riprende stralcio della sentenza della Corte di appello[cfr. Sez. 4, n. 13360 del 28/2/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287903: “Ildiritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile nel caso in cuil'interessato abbia tenuto, consapevolmente e volontariamente, una condotta tale dacreare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria, oppure unacondotta informata a negligenza o imprudenza, sì da costituire prevedibile ragionedell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di mancata revocadi quello già emesso (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisionedi rigetto dell'istanza di indennizzo sul rilievo della sussistenza di stabili contatti traistante ed esponenti della 'ndrangheta residenti in Svizzera, attestati dallapartecipazione a rituali di affiliazione e a riunioni, suscettibili di essere interpretati intermini di partecipazione alla compagine associativa)].Assume poi rilievo dirimente il secondo profilo di ingiustizia richiamato, relativoalla fase esecutiva, ossia l’inerzia colpevole. Giova ricordare che il diritto alla riparazioneè configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive allacondanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autoritàprocedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposodell'interessato (Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689). Sul puntoalcuna censura può muoversi all’ordinanza impugnata che, correttamente econgruamente, ha reputato sussistere la colpa grave nell’inerzia dimostrata dall’istanteil quale, pur essendo edotto dell’udienza e del procedimento di rinvio, ha atteso ben 6anni (poco cambia che si trattasse di anni 4 e mesi 8, come si sostiene nel ricorso) dalpassaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio,prima di chiedere la revoca della condanna emessa nei suoi confronti, avvalendosidell’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen. Alcun errore dell'autoritàprocedente può quindi essere invocato.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente perquesto giudizio di legittimità che si liquidano in euro mille. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ealla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente per questo giudizio dilegittimità che liquida in euro mille.Così deciso il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]