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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1992

Cassazione n. 16388/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1992 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile.

Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna.

Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).

Nella specie, le doglianze della ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria.

Peraltro, si tratta di reati, si è annotato, non avvinti da medesimo disegno criminoso, trattandosi di una resistenza a pubblico ufficiale del 2014 di una rapina del 2017 e di un'estorsione del 2019.

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mfthele1 Binhi, t /1,0 (,/tA--t- ('3-it,k [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1992 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze della ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria. Peraltro, si tratta di reati, si è annotato, non avvinti da medesimo disegno criminoso, trattandosi di una resistenza a pubblico ufficiale del 2014 di una rapina del 2017 e di un'estorsione del 2019. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mfthele1 Binhi, t /1,0 (,/tA--t- ('3-it,k [OSCURATO:PERSONA]