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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46668/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23698/24 Pou OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale (ritenuta nel caso di specie equivalente alle attenuanti generiche), poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059); Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23698/24 Pou OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale (ritenuta nel caso di specie equivalente alle attenuanti generiche), poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059); Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris