CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricgrso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del suo difensore, ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, del 23 luglio 2020, n. 27256/2020, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, con cui il medesimo è stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d. Igs. 74/2000, con applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. 2. Formula un unico motivo di ricorso, con cui fa valere l'errore di fatto per avere la Corte ritenuto che il motivo inerente alla disapplicazione della recidiva fosse stato devoluto solo in sede di legittimità, nonché l'errore percettivo per avere la Suprema Corte omesso l'esame della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., inoltrata via PEC, in data 22 giugno 2020, con cui si rappresentava la revoca del decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 4 dicembre 2000 e della sentenza del Tribunale di Ravenna del 12 ottobre 2010, entrambi relativi al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis I. 638/1983, depenalizzato con d. Igs. 8/2016, sulla base dei quali era stata ritenuta dalla sentenza della Corte di appello di Bologna, oggetto di ricorso per cassazione, la recidiva specifica infraquinquennale. 3. Ricorda che con il ricorso per cassazione era stato dedotto che la Corte territoriale non aveva dichiarato estinto il reato, commesso in data 27 dicembre 2011, ancorché il termine di cui agli art. 157 e ss. cod. pen., fosse spirato, avendo ritenuto la sussistenza della recidiva sulla base di due precedenti condanne, relative a fattispecie depenalizzata. La Corte di cassazione, decidendo sulla questione, riteneva inammissibile la doglianza affermando che il tema della disapplicazione della recidiva era stato sollevato solo in sede di legittimità, non risultando devoluto con l'atto di appello, mentre non poteva valorizzarsi la circostanza che formulando le conclusioni in grado di appello il ricorrente avesse richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, posto che il termine poteva considerarsi decorso, solo previa esclusione della recidiva, su cui, nondimeno, non era stata introdotta alcuna doglianza. Censura l'errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione, consistito nel ritenere coperta da giudicato la questione dell'applicazione della recidiva, essendo la relativa dogliànza da ritenersi innanzitutto devoluta con il motivo di appello con il quale l'imputato chiedeva, subordinatamente all'assoluzione, la rideterminazione della pena in senso più favorevole. L'esame di siffatta censura, infatti, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad affrontare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, da operarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., così valutando la sussistenza dei presupposti di applicazione della recidiva. Per altro verso, le conclusioni rese avanti al giudice di secondo grado, con le quali si richiedeva dichiararsi l'estinzione del reato - previa esclusione della recidiva- non avevano trovato alcuna risposta nella sentenza della Corte territoriale, che, invece, doveva ritenersi investita della questione in forza dei motivi proposti con l'appello. 4. Deduce, sotto un diverso profilo, che la Corte di cassazione ha commesso un errore di natura percettiva, omettendo di esaminare la memoria inoltrata tramite PEC il 22 giugno 2020, con cui si faceva presente che con ordinanza del 28 gennaio 2020 (allegata all'atto difensivo), il Tribunale di Ravenna aveva revocato le condanne di cui decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 4 dicembre 2000 e della sentenza del Tribunale di Ravenna del 12 ottobre 2010, entrambi relativi al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis I. 638/1983, depenalizzato con d. Igs. 8/2016, sulla base delle quali la recidiva era stata ritenuta dalla sentenza della Corte di appello di Bologna. Osserva che, pur dovendosi ritenere il motivo già formulato con l'appello, nondimeno, solo la revoca delle predette condanne ha fatto venir meno il presupposto applicativo della recidiva come contestata e ritenuta, sicché -per questa ragione- il motivo poteva ritenersi sollevabile solo con il ricorso per cassazione. La mancata considerazione della memoria datata 22 giugno 2020 e del relativo allegato, impone il rilievo dell'errore percettivo, in sede di ricorso straordinario. Conclude chiedendo dichiararsi la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. La prima censura è inammissibile. La doglianza, infatti, è relativa all'interpretazione dei motivi di appello e delle conclusioni formulate dal ricorrente avanti alla Corte territoriale. Si tratta di una questione di giudizio, su cui la Corte di cassazione, con la sentenza qui in esame, ha dato esplicita risposta, ritenendo la questione coperta 'da giudicato, non essendo l'applicazione dell'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale contestata con i motivi di appello, con conseguente sbarramento dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale, che abbiano modificato in melius la portata precettiva della norma che la dispone. 3. La seconda censura è parimenti inammissibile. Si chiede, invero, in questa sede, di dichiarare la prescrizione, maturata prima della sentenza della Corte territoriale, dovendo escludersi l'applicazione della recidiva, per effetto della revoca dei provvedimenti di condanna, pronunciata in seguito alla depenalizzazione dei reati che ne formavano oggetto, rappresentata alla Corte di cassazione con memoria ritualmente depositata il 22 giugno 2020, pretermessa dal giudice di legittimità. 4. Ora, debbono ribadirsi i limiti dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., che consente di rimediare all'adozione, in sede di legittimità, di decisioni viziate da un errore di fatto ovvero da un errore materiale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 3 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà provvedinnentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili anche con tale strumento- gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali". (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065, in motivazione; Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, Sentenza n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 5. L'operazione consentita in sede di ricorso straordinario, dunque, consiste nella mera delibazione della sentenza di legittimità impugnata ed, eventualmente, degli atti proprii del processo di cassazione. 6. In questo caso, tenuto conto che il motivo inerente alla disapplicazione della recidiva è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, in quanto coperto da giudicato, l'omessa considerazione della memoria difensiva con la quale si sottoponeva al giudice di legittimità l'intervenuta revoca dei provvedimenti di condanna, presupposto dell'applicazione dell'aggravante, non costituisce errore percettivo rilevante ai sensi dell'art 625 bis cod. proc. pen., posto che l'appellata sentenza del Tribunale di Ravenna era divenuta irrevocabile sul punto, per difetto di censura sicché, come correttamente ritenuto dalla decisione della Corte di cassazione n. 27256/2020, la medesima non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 7. D'altro canto, va osservato che la sentenza avverso la quale si fa valere il rimedio straordinario, dà atto della produzione dei provvedimenti di condanna, integranti il presupposto della contestata recidiva -ancorché non della loro revoca- e ciononostante ritiene la questione coperta da giudicato, benché l'abolitio criminis comporti di per sé il venir meno dell'oggetto sostanziale del rapporto penale (cfr. da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 48552 del 10/09/2018, Rv. 274241). Ciò significa che potendo la Suprema Corte rilevare la depenalizzazione, indipendentemente dalla constatazione dell'intervento di un provvedimento di revoca delle condanne inerenti a condotte non più rilevanti penalmente, il rigetto del motivo sulla disapplicazione della recidiva non può dirsi dipendente dalla mancata considerazione della memoria del 22 giugno 2020, con la quale venivano prodotta l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, in data 28 gennaio 2020, con cui sono stati revocati il decreto di condanna del 12 ottobre 2000 e la sentenza del 12 ottobre 2010, del medesimo Tribunale, inerenti al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis I. 638/1983. E ciò, perché il giudice di legittimità ha ritenuto la questione coperta da giudicato, pur avendo presente che il reato di cui alle condanne revocate era stato depenalizzato. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiarf inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi d ciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ardin i [OSCURATO:PERSONA] °ampli 3sArs-ttat, YLQt E, - cp .AiktAtz- tt _e ,.