CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3807/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che si incentra sulla mancata concessione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il ricorrente, oltre a non aver espressamente dedotto alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non si avvede che la Corte di merito ha negato - correttamente - la prevalenza, sulla base del divieto di legge di cui all'art. 69, u.c. cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M