CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 31749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5932/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Udine, via Piave n. 31/a, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA diUDINE -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Udine n. 436/2022 depositata il30/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al Giudice di pace di Udine avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 18 ottobre 2022. Il giudice di pace, con ordinanza depositata in data 30 dicembre 2022, rigettava il ricorso, rilevando – fra l’altro e per quanto di interesse –che il ricorrente non aveva voluto richiedere la protezione internazionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Udine non ha svolto difese. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 7, 10, 19 e 26 d. lgs. 25/2008 nonché della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013: il giudice di pace –in tesi di parte ricorrente – non ha minimamente valutato il contenuto del ricorso in opposizione, al cui interno era stato espressamente contestato che il foglio notizie potesse avere effetto di rinuncia alla domanda di asilo, a fronte di una previa richiesta a mezzo p.e.c. di appuntamento per formalizzare la richiesta di protezione nonché di un inserimento in struttura possibile solo a fronte di espressa richiesta di protezione. In presenza di una domanda effettivamente presentata si sarebbe dovuta avviare la procedura di formalizzazione della stessa, che poi doveva essere valutata unicamente dalla Commissione competente e non già dalla Questura o dal Prefetto. 4. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, pone come proprio presupposto il fatto che il migrante avesse presentato domanda di protezione internazionale attraverso una richiesta di appuntamento a mezzo p.e.c. per la formalizzazione della stessa e, quale richiedente asilo, fosse stato inserito in una struttura di accoglienza a ciò dedicata. Un simile assunto manca, però, di autosufficienza, visto che non riporta il contenuto e la data di una simile richiesta, né ne trascrive i passaggi essenziali. Il ricorrente non si è neppure curato, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., di fare alcun riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui la documentazione attestante la presentazione di tale richiesta era stata prodotta. Per di più il giudice di pace, all’interno dell’ordinanza impugnata, non ha affatto ritenuto che il contenuto del foglio notizie avesse valore di rinuncia della domanda di protezione in precedenza presentata, ma si è limitato constatare che “il ricorrente non ha voluto richiedere la protezione internazionale”. Si tratta di un accertamento in fatto in ordine alla circostanza che una domanda di asilo ex art. 26 d. lgs. 25/2008 non era mai stata presentata. Il motivo, dunque, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma finisce per contestare un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito in relazione alla congerie istruttoria disponibile, non è sindacabile da questa Corte. 5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del