CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24904/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 880/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentat a e difesaex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] - IRPEF-IVA-IRAP 2007-2008. R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] n. 4337/2022, depositatail 9 novembre2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificava, in data 12 novembre 2019, a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 068-2019-9050258789-000, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la quale si chiedeva al contribuente il pagamento dell’importo complessivo di € 75.857,90, risultante dai seguenti atti: a) avviso di addebito INPS n. 36820180012090189000 per contributi I.V.S. (ossia contributi per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti dovuti dai lavoratori autonomi) per € 1.089,54; b ) intimazioni di pagamento n. T9DIPRD00972/2017 per € 55.563,56 e n.T9DIPRD00973/2017 per € 19.204,80 relative alla riscossione delle somme dovute in base rispettivamente agli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 per l’anno 2007e n. T9D012I06677/2011 per l’anno 2008, per gli importi come rideterminati dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 4179/11/2014 depositata in data30 luglio 2014, passata in giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l ’ intimazione di pagamento n. 068 - 2019 - 9050258789 - 000 , nonché le pregresse intimazioni di pagamento n. T9DIPRD00972/2017 e n. T9DIPRD00973/2017 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con sentenza n. 2993/2021, R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 6 luglio 2021, accoglieva il ricorso, ritenendo che la sentenza della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] n. 1531/2017 avesse annullato gli avvisi diaccertamento quali atti prodromici all’atto impugnato. Pertanto, trattandosi di giudicato contrastante e temporalmente posteriore rispetto a quello della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 4179/11/2014, posta afondamento degli avvisi di accertamento, il conflitto doveva essere risolto in favore dell’ultima pronuncia adottata. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4337/2022, pronunciata il 21 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 9 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 gennaio 2023). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimasta intimata. 5. Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte regionale aveva erroneamente interpretato il giudicato formatosi con la sentenza della C.T.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 1531/2017, depositata il 5 aprile 2017, ritenendo che fosse sussistente un conflitto di giudicati tra quest’ultima sentenza la sentenza della stessa C.T.R. n. 4179/2014, depositata il 30 luglio 2014, con riferimento all’eccepito annullamento degli avvisi di accertamento presupposti delle intimazioni di pagamento impugnate, ed applicando, di conseguenza, il criterio della c.d. prevalenzadel giudicato cronologicamente posteriore. 2. Il motivo è fondato. A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento di maggiori redditi imponibili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per gli anni dal 2005 al 2008. Avverso gli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 (relativo all’anno d’imposta 2007) e n. T9D012I06677/2011 (relativo all’anno d’imposta 2008) il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano la quale, con sentenze nn. 277/26/2013 e 298/26/2013, li rigettava. Avverso tali sentenze l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti atti di appello dinanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 4179/11/2014, passata in giudicato, rideterminava le pretese dell’Ufficio nella misura del 44% del maggior reddito accertato per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, in conformità a quanto già deciso per l’anno 2005. R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di tali sentenze, l’Ufficio procedeva ad emettere provvedimenti di sgravio parziale per gli anni in questione. A questo punto l’Agente per la riscossione notificava all’[OSCURATO:PERSONA] comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che veniva impugnata dal contribuente, il quale eccepiva la violazione dell’art. 1, commi 537 ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La C.T.P. di Milano adìta, con sentenza n. 5667/2015, depositata il 23 giugno 2015, annullava gli atti impugnati, rilevano la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal contribuente, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012. Interposto gravame sia dall’Agente per la riscossione che dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1531/2017, depositata il 5 aprile 2017, rigettava entrambi gli appelli, condannando entrambi gli Uffici alla rifusione delle spese di lite. Ora, l’oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 1531/2017 riguardava soltanto l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e non anche gli a vvisi di accertamento presupposti delle intimazioni di pagamento odiernamente impugnate, sui quali si era formato il giudicato con la sentenza della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] n. 4179/2014, che aveva rideterminato la pretesa tributaria nella misura del 44% del maggior imponibile accertato. D’altronde, la C.T.R. non avrebbe potuto procedere all’annullamento degli avvisi di accertamento in questione, posto che tale procedura riguarda gli atti della riscossione, e R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non gli avvisi di accertamento definitivi, sui quale l’iscrizione a ruolo si fonda. Nessun conflitto di giudicati, pertanto, era nella specie configurabile, in quanto l’oggetto del giudizio definito con la sentenza n. della C.T.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 1531/2017, depositata il 5 aprile 2017, riguardava unicamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e non anche gli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 (relativo all’anno d’imposta 2007) e n. T9D012I06677/2011 (relativo all’anno d’imposta 2008), sui quali si era formato il giudicato con la sentenza della stessa C.T.R. n. 4179/2014, depositata il 30 luglio 2014, sia pure per il minor importo ivi indicato. L’annullamento della comunicazione preventiva e dei ruoli, il cui pagamento è stato con la stessa intimato, è avvenuto ai sensi dell’art. 1, comma 540, della l. 24dicembre 2012, n. 228. Detta disposizione prevede che «in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione » concernente l’esito dell’esame della dichiarazione di sospensione legale presentata dal debitore ai sensi del comma 538 dello stesso art. 1della l. n. 228/2012, «trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi». Tale disposizione, quindi, prevede l’annullamento di diritto delle partite di ruolo rispettoalle quali l’ente creditore non ha R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risposto nel termine di 220 giorni all’istanza di sospensione della riscossione presentata dal debitore ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l . n. 228/2012. Ciò che viene annullato, dunque, è il ruolo formato dall’ente creditore per lariscossione coattiva del credito erariale, ma non il titolo giuridico in forza del quale il ruolo è stato formato, in quanto è solo con la formazione del ruolo che l’[OSCURATO:PERSONA] dà avvio alla riscossione coattiva delle imposte accertate. A seguito dell’annullamento delle partite di ruolo, l’Ente creditore può, quindi, ovviamente iscrivere nuovamente a ruolo se il titolo giuridico legittimante l’iscrizione è ancora valido. Ebbene, nel caso di specie, a seguito dell’annullamento delle partite di ruolo relativeagli atti impositivi in esame con la più volte richiamata sentenza della C.T.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 1531/2017, alla quale l’[OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione con gli sgravi di tali partite, l’Ufficio ha proceduto in seguito ad intimare nuovamente il pagamento degli importi risultanti dovuti in forza della sentenza di secondo grado della stessa C.T.R. n. 4179/2014, passata in giudicato , che ha rideterminato il maggiore imponibile per gli anni 2007 e 2008 in capoal sig. [OSCURATO:PERSONA]. E’ dunque evidente l’errore in cui è incors a la Corte territoriale, nel ritenere che gli avvisi di accertamento n. T9D012I06663/2011 per l’anno 2007 e n. T9D012I06677/2011 per l’anno 2008 fossero stati annullati con la sentenza di secondo grado n. 1531/2017 e, conseguentemente, sussistente un conflitto di giudicati, che invece non c’è. R.G. N.880/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dunque, il titolo giuridico degli affidamenti di cui alle intimazioni in questione è costituito dalla sentenza di secondo gradon. 4179/2014 depositata in data 30 luglio 2014 e passata in giudicato in data 16 marzo 2015 per mancata impugnazione, sentenza che consente la riscossione della pretesa tributaria dalla stessa accertata definitivamente nel termine di prescrizione decennale ai sensidell’art. 2953 c.c. 3. Consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese diquesto grado di giudizio seguono la soccombenza del contribuente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz a impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate,