CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40651/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E INI DIRITTO La CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata, riformando la sentenza resa il 15 gennaio 2020 dal GUP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] , ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] quale imputato per il reato di rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto di qualificare la condotta ascritta all'imputato come rapina aggravata, mentre la persona offesa subiva le lesioni fisiche a causa dell'impatto con il terreno e la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminateza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha affermato che l'aggressore aveva strattonato la persona offesa, provocandone la caduta per terra, prima di impossessarsi definitivamente della borsa, sicchè la violenza, che può essere integrata anche dalla sola energia fisica, è stata esercitata direttamente sulla persona e risulta strumentale all'impossessamento. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non la contesta in punto di fatto ma si limita a dedurre che la caduta era stata accidentale e non voluta, confondendo la violenza che integra il delitto, intesa come energia fisica esercitata sulla persona, dalle conseguenze della violenza e cioè il carattere accidentale della caduta della persona offesa che ha perso l'equilibrio per la spinta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] i