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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29082/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22530/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 910/2022 depositata i l 28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2933 / 2016 , depositata in data 16/05/2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, preceduto da questionario, notificato ai sensi dell'art. 38commi 4,5,6, del d.P.R. 602/73 (c.d. redditometro), rettificava il redditodichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ai fini Irpef per l'anno 2007, in relazione aincrementi patrimoniali (realizzati fra il 2006 e 2007) e spese e acquisticon compartecipanti (terreno agricolo e fabbricato), aveva rigettato l'appello del contribuente.

In particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo nondimostrato dal contribuente che il reddito accertato fosse in tutto o inparte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

2. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 7757 del 28 marzo 2018, accoglievail primo motivo di ricorso, con il quale si deduce va la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione apparente,per essersi limitata la CTR a richiamare la sentenza Cass.n. 21661/2010, non consentendo di comprendere il compiuto svolgimento del percorsomotivazionale.

3. Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe accoglie va l’appello del contribuente e dispone va l’annullamentodell’avviso di accertamento.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione degli artt. 57 e 63 del D.lgs.546/1992.

1.1. Deduce la ricorrente che, in violazione del principio statuito dall’art. 57 del D.lgs.546/1992, il quale stabilisce che non possono dedursi nel giudizio di appello nuove domande o nuove eccezioni e dell’art. 63 cit., per cui in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato, la CTR avrebbe scrutinato la legittimità del metodo di accertamento , che non era più materia controversa, essendo in discussione esclusivamente la congruità della motivazione dellaprima sentenza della CTR in relazione alla portata delle prove contrarieaddotte dal contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in via logicamente subordinata, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e 5 del DPR 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.

3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente deduce, i n relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’ art . 36 D.lgs. 546/1992, in quanto sorretta da motivazioneapparente.

4. Il primo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo. 4.1.L’ordinanza di rinvio ha richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. (Cass. Sez. 6, 28/03/2018, n. 7757, Rv. 647719 -01)» Ha quindi evidenziato che «(…) la sentenza impugnata risulta affetta dal denunciato vizio, non emergendo le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente non fosse idonea a contrastare le presunzionidell'Ufficio, non risultando quale fosse la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non fossero idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenuta alla fonte.

La conclusi one della CTR risulta, così, una mera affermazione, senza indicazione dell'iter logico che l'ha determinata».

4.2. L a Commissione regionale non si è attenut a ai principi somministrati dalla Corte di cassazione, perseverando –seppure con esito decisionale diametralmente opposto - ne i medesim i error i rilevati nell’ordinanzadi rinvio.

4.3. In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091; Sez. 5, n. 28734 del 04/10/2022).

4.4. Il giudice del rinvio non si è attenuto a i richiamati principi , laddove ha rilevato che «il reddito deve essere attribuito al soggetto in maniera proporzionata, sicchél’applicazione del redditometro può considerarsi soltanto uno spunto di indizio e di indagine che va comunque approfondita prima di essere tradotta in rettifica della dichiarazione».La CTR ha così esteso la propria cognizione al tema della legittimità dell’applicazione del metodo di accertamento sintetico, da ritenersi non più in discussione, in quanto da ritenersi positivamente accertata in ragione del fatto che questa Corte aveva esclusivamente rilevato il vizio di omessa motivazione in merito alla prova contraria offerta dal contribuente.

4.5. Inoltre, la sentenza risulta sorretta da motivazione apparente rilevandosi che la CTR, omettendo di svolgere l’indagine affidata dall’ordinanza di rinvio, si è limitata a così argomentare la propria decisione: «Il contribuente, in questa sede, ha dimostrato documentalmente la capacità di sostentamento delle spese per gli investimenti patrimoniali.

Le presunzioni operate dall’Ufficio non sono condivisibili, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, per cui va compiuto ogni sforzo da parte dell’Ufficio per individuare la capacità contributiva tenuto conto della situazione concreta del contribuente. [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni che precedono, ritiene di condividere le argomentazioni esposte dal contribuente e accogliere pertanto il ricorso con conseguente annullamento dell’avviso diaccertamento».

4.6. Come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

5. In conclusione, accolti il primo e terzo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio –Sezione Staccata di Latina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione Staccata di Latina affinché, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22530/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 910/2022 depositata i l 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2933 / 2016 , depositata in data 16/05/2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, preceduto da questionario, notificato ai sensi dell'art. 38commi 4,5,6, del d.P.R. 602/73 (c.d. redditometro), rettificava il redditodichiarato da [OSCURATO:PERSONA] ai fini Irpef per l'anno 2007, in relazione aincrementi patrimoniali (realizzati fra il 2006 e 2007) e spese e acquisticon compartecipanti (terreno agricolo e fabbricato), aveva rigettato l'appello del contribuente. In particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo nondimostrato dal contribuente che il reddito accertato fosse in tutto o inparte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. 2. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 7757 del 28 marzo 2018, accoglievail primo motivo di ricorso, con il quale si deduce va la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione apparente,per essersi limitata la CTR a richiamare la sentenza Cass.n. 21661/2010, non consentendo di comprendere il compiuto svolgimento del percorsomotivazionale. 3. Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe accoglie va l’appello del contribuente e dispone va l’annullamentodell’avviso di accertamento. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione degli artt. 57 e 63 del D.lgs.546/1992. 1.1. Deduce la ricorrente che, in violazione del principio statuito dall’art. 57 del D.lgs.546/1992, il quale stabilisce che non possono dedursi nel giudizio di appello nuove domande o nuove eccezioni e dell’art. 63 cit., per cui in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato, la CTR avrebbe scrutinato la legittimità del metodo di accertamento , che non era più materia controversa, essendo in discussione esclusivamente la congruità della motivazione dellaprima sentenza della CTR in relazione alla portata delle prove contrarieaddotte dal contribuente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed in via logicamente subordinata, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e 5 del DPR 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. 3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente deduce, i n relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’ art . 36 D.lgs. 546/1992, in quanto sorretta da motivazioneapparente. 4. Il primo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo. 4.1.L’ordinanza di rinvio ha richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. (Cass. Sez. 6, 28/03/2018, n. 7757, Rv. 647719 -01)» Ha quindi evidenziato che «(…) la sentenza impugnata risulta affetta dal denunciato vizio, non emergendo le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente non fosse idonea a contrastare le presunzionidell'Ufficio, non risultando quale fosse la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non fossero idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenuta alla fonte. La conclusi one della CTR risulta, così, una mera affermazione, senza indicazione dell'iter logico che l'ha determinata». 4.2. L a Commissione regionale non si è attenut a ai principi somministrati dalla Corte di cassazione, perseverando –seppure con esito decisionale diametralmente opposto - ne i medesim i error i rilevati nell’ordinanzadi rinvio. 4.3. In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091; Sez. 5, n. 28734 del 04/10/2022). 4.4. Il giudice del rinvio non si è attenuto a i richiamati principi , laddove ha rilevato che «il reddito deve essere attribuito al soggetto in maniera proporzionata, sicchél’applicazione del redditometro può considerarsi soltanto uno spunto di indizio e di indagine che va comunque approfondita prima di essere tradotta in rettifica della dichiarazione».La CTR ha così esteso la propria cognizione al tema della legittimità dell’applicazione del metodo di accertamento sintetico, da ritenersi non più in discussione, in quanto da ritenersi positivamente accertata in ragione del fatto che questa Corte aveva esclusivamente rilevato il vizio di omessa motivazione in merito alla prova contraria offerta dal contribuente. 4.5. Inoltre, la sentenza risulta sorretta da motivazione apparente rilevandosi che la CTR, omettendo di svolgere l’indagine affidata dall’ordinanza di rinvio, si è limitata a così argomentare la propria decisione: «Il contribuente, in questa sede, ha dimostrato documentalmente la capacità di sostentamento delle spese per gli investimenti patrimoniali. Le presunzioni operate dall’Ufficio non sono condivisibili, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, per cui va compiuto ogni sforzo da parte dell’Ufficio per individuare la capacità contributiva tenuto conto della situazione concreta del contribuente. [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni che precedono, ritiene di condividere le argomentazioni esposte dal contribuente e accogliere pertanto il ricorso con conseguente annullamento dell’avviso diaccertamento». 4.6. Come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). 5. In conclusione, accolti il primo e terzo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio –Sezione Staccata di Latina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione Staccata di Latina affinché, in diversa
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