CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 02358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ope legispresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Licia ZIGNONI e Cristiana BOCCHI, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 265/2021 della Corte di Appello di Genova pubblicata il 23.11.2021 N.R.G. 140/2021. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle contropartie che i controricorrenti dichiarano di “aderire alle rinunce dei ricorrenti”, ma di opporsi “alla compensazione delle spese legali”, chiedendo la condanna delle stesse parti ricorrenti alla refusione delle spese di lite “di entrambi i giudizi”; Rilevato che, nei termini suindicati, non può ritenersi che le parti controricorrenti abbiano “aderito” alla rinuncia nei sensi di cui al quarto comma dell’art. 391 cod.proc.civ., e che quindi,in difetto di accettazione,occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrent i , con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari; Rilevato che la richiesta liquidazione potrà riguardare esclusivamente le spese del presente grado di legittimità; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna le ricorrential pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA], Licia ZIGNONI e Cristiana BOCCHI, antistatari. Roma, 20 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI