Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:130
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 – Commissione / Italia
(Causa C‑327/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/14/CE – Istituzione di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea – Mancata trasposizione entro il termine impartito»
1.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno
– Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 6)
2.
Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale
relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.