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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:130
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 – Commissione / Italia (Causa C‑327/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/14/CE – Istituzione di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea – Mancata trasposizione entro il termine impartito»

1. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 6)

2. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29) Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 – Commissione / Italia (Causa C‑327/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2002/14/CE – Istituzione di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea – Mancata trasposizione entro il termine impartito» 1. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 6) 2. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29) Dispositivo 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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