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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 1981

Cassazione n. 14534/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1981 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 5 novembre 2021, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ex art. 309 cod. proc. pen. dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato ai sensi degli artt. 81, 110, 393 e 416-bis.1 cod. pen. il fatto di reato agli stessi originariamente addebitato a norma degli artt. 81, 110, 56 e 629, 416-bis.1 cod. pen., annullava l'iniziale provvedimento del 5 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto nei riguardi die due prevenuti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Era accaduto che tale primigenio provvedimento cautelare fosse stato già annullato dal Tribunale del riesame con decisione del 21 giugno 2021, che, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, era stata a sua volta cassato con la citata sentenza rescindente di questa Suprema Corte.

Ad analogo esito decisorio, dunque, perveniva nuovamente il Tribunale di Salerno con l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il quale ha dedotto, con due distinti punti, il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e travisamento per omissione, e la violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame, decidendo in sede rescissoria, disatteso le indicazioni interpretative delle norme incriminatrici contenute nei suddetti articoli, nonché i criteri esegetici che erano stati formulati dalla Cassazione con la sentenza rescindente: per un verso, trascurando di valutare i numerosi elementi di prova che avevano permesso di accertare che lo Spronello, agendo con atteggiamento minaccioso e con metodo mafioso per cercare di recuperare il credito che la Botti vantava nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva operato anche allo scopo di perseguire un vantaggio patrimoniale proprio diverso da quello, connesso al diritto di credito, vantato dalla Botti (la quale era stata a conoscenza di tale circostanza); e, per altro verso, mancando di considerare che il destinatario della richiesta minacciosa era stato un soggetto ([OSCURATO:PERSONA], figlio del titolare della azienda debitrice) verso il quale la creditrice Botti non avrebbe mai potuto rivolgersi per fare valere il proprio diritto di credito in sede giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. Va premesso come nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, in accoglimento del precedente ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso alla prima decisione del Tribunale del riesame, fosse stato evidenziato che le Sezioni Unite avevano chiarito quali sono i parametri cui ancorare una valutazione per distinguere l'ambito di operatività delle due fattispecie di reato previste rispettivamente dagli artt. 393 e 629 cod. pen.: sottolineando come ciò che distingue le due ipotesi di reato non sono le modalità di manifestazione della pretesa violenta o minacciosa, ma il fine per il quale l'agente si è mosso, ma che, in ogni caso, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (così Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Alla luce di tali principi di diritto nonché degli ulteriori criteri esegetici riconoscibili nella giurisprudenza di legittimità elaborata in relazione al reato di cui all'artt. 393 cod. pen., nella sentenza rescindente si era, dunque, chiesto al Tribunale di Salerno un approfondimento valutativo e motivazionale sotto un duplice profilo.

Da un lato, era stato chiesto di spiegare quale fosse stato l'effettivo ruolo avuto nella vicenda dallo Spronello, soggetto qualificato da una acclarata caratura criminale, se cioè lo stesso avesse perseguito solo e soltanto l'interesse della creditrice Botti o se avesse avuto come fine anche quello di soddisfare un interesse proprio, tenuto conto che non era titolare di alcun diritto né aveva alcuna azione diretta nei confronti della persona offesa rispetto all'indicato credito.

Da altro lato, era stato dpnnandato al giudice di rinvio di verificare quale fosse la legittimazione passiva della persona offesa rispetto alla pretesa astrattamente esercitabile in sede giudiziaria per tutelare quel diritto di credito e quanto di tale posizione passiva fossero consapevoli gli indagati: considerato che non era stato chiarito se [OSCURATO:PERSONA], verso il quale era stata fatta valere la pretesa minacciosa, fosse effettivamente soggetto nei confronti del quale la Botti avrebbe potuto esercitare un'azione giudiziaria per fare valere le ragioni creditorie maturate.

3. Rispetto al secondo degli appena indicati approfondimenti demandati alla cognizione del giudice di rinvio - il cui esame viene anticipato per comodità espositiva - va detto che le doglianze formulate dal Pubblico Ministero appaiono infondate, in quanto in sede di rinvio il Tribunale di Salerno ha spiegato, in maniera adeguata e con una analitica disamina degli elementi di prova, come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale rappresentante ovvero quale socio di fatto dell'azienda intestata al padre Luigi, delle cui vicende gestionali si era continuativamente interessato.

In tale ottica, lungi dal dover delibare su questioni strettamente civilistiche - quali quelle prospettate dal ricorrente in relazione ad una possibile assegnazione alla persona offesa delle veste formale di mero institore del genitore - ciò che conta è che i dati di conoscenza a disposizione, nei termini in cui sono stati portati in rassegna dai giudici di merito, riscontrano in termini netti la ricostruzione degli accadimenti in base alla quale è stato possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva operato agli occhi dei terzi come rappresentante dei padre, titolare dell'azienda, con pieni poteri gestori.

4. Quanto, poi, al primo dei profili dell'approfondimento che era stato sollecitato con la sentenza rescindente, reputa il Collegio che la motivazione della ordinanza impugnata vada esente da censure di manifesta illogicità, essendo prive di pregio le doglianze formulate con il ricorso oggi in esame.

Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva sottolineato che "i giudici del riesame non (avevano) tenuto in debita considerazione la circostanza che risultava che il coindagato Spronello, soggetto malavitoso, secondo quanto era dato desumere dal materiale captativo pure richiamato in ricorso dalla Procura impugnante (...), aveva dichiarato di agire non quale intermediario della Botti (individuata nell' ordinanza impugnata quale effettiva titolare del credito) ma per un interesse proprio, indicando di essere il vero creditore ("il debito è nostro ... te la devi vedere con noi")... circostanza che (era risultata) confermata, secondo l'allegazione dell'ufficio ricorrente, dalla parte offesa la quale aveva dichiarato che l'indagato aveva preteso l'emissione di un assegno in suo favore (...) I giudici del riesame ...(dunque)... non (avevano) adeguatamente valutato gli elementi sopra evidenzianti da inserire nel contesto in questione intriso di costanti riferimenti ad associazioni camorristiche, risultando le argomentazioni dei giudici di merito sul punto assai lacunose." Su tale specifico aspetto della vicenda il giudice di rinvio ha offerto una spiegazione logicamente coerente, impegnandosi a giustificare le ragioni per cui era possibile affermare che la Botti non aveva affatto ceduto allo Spronello la titolarità del diritto di credito vantato nei riguardi del Costantino, e che lo Spronello aveva minacciato la persona offesa non perché "portatore di un interesse proprio", ma esclusivamente per un gratuito fine solidaristico, cioè per favorire la Botti.

In particolare, il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, per un verso, lo Spronello avesse (falsamente) fatto riferimento alla circostanza che la Botti gli aveva ceduto quel credito, senza peraltro riuscire a convincere il suo interlocutore, solamente per provare "ad aumentare la carica intimidatoria e indurlo a restituire il denaro" (così come, nella stessa ottica, avesse enfatizzato il rischio di un possibile fallimento della azienda della Botti, in realtà inesistente); e, per altro verso, come le carte del processo avessero comprovato che lo Spronello, "vecchio cliente del caseificio" della Botti, aveva agito non già per ottenere un guadagno personale, ma solamente per aiutare la titolare di quel credito.

In un siffatto contesto, l'odierno ricorrente ha nella sostanza finito per proporre una nuova ed ulteriore lettura del materiale probatorio, dunque un differente giudizio ricostruttivo del fatto e un nuovo apprezzamento della concludenza di quegli elementi dimostrativi, che, in generale, non sono consentiti in sede di giudizio di legittimità; verifica che, in ogni caso, era estranea a quel 'perimetro' di valutazioni che erano state poste a fondamento della decisione della Cassazione di annullamento con rinvio, avendo il Pubblico Ministero, con l'atto di impugnazione oggi in esame, introdotto una ulteriore ipotesi ricostruttiva, secondo la quale lo Spronello avrebbe in realtà agito per tutelare gli interessi di un clan camorristico le cui ragioni aveva inteso rappresentare nei rapporti con il Costantino, di cui non vi è esplicita traccia nell'imputazione provvisoria - nella quale è stata contestata la sola aggravante del metodo mafioso e non anche quella dell'agevolazione mafiosa - che potrebbe eventualmente costituire oggetto di futuri approfondimenti probatori, ma che è restata estranea a quelle specifiche tematiche il cui era stato devoluto al giudice di rinvio con la sentenza rescindente.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1981 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 5 novembre 2021, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ex art. 309 cod. proc. pen. dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificato ai sensi degli artt. 81, 110, 393 e 416-bis.1 cod. pen. il fatto di reato agli stessi originariamente addebitato a norma degli artt. 81, 110, 56 e 629, 416-bis.1 cod. pen., annullava l'iniziale provvedimento del 5 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto nei riguardi die due prevenuti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Era accaduto che tale primigenio provvedimento cautelare fosse stato già annullato dal Tribunale del riesame con decisione del 21 giugno 2021, che, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, era stata a sua volta cassato con la citata sentenza rescindente di questa Suprema Corte. Ad analogo esito decisorio, dunque, perveniva nuovamente il Tribunale di Salerno con l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il quale ha dedotto, con due distinti punti, il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e travisamento per omissione, e la violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame, decidendo in sede rescissoria, disatteso le indicazioni interpretative delle norme incriminatrici contenute nei suddetti articoli, nonché i criteri esegetici che erano stati formulati dalla Cassazione con la sentenza rescindente: per un verso, trascurando di valutare i numerosi elementi di prova che avevano permesso di accertare che lo Spronello, agendo con atteggiamento minaccioso e con metodo mafioso per cercare di recuperare il credito che la Botti vantava nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva operato anche allo scopo di perseguire un vantaggio patrimoniale proprio diverso da quello, connesso al diritto di credito, vantato dalla Botti (la quale era stata a conoscenza di tale circostanza); e, per altro verso, mancando di considerare che il destinatario della richiesta minacciosa era stato un soggetto ([OSCURATO:PERSONA], figlio del titolare della azienda debitrice) verso il quale la creditrice Botti non avrebbe mai potuto rivolgersi per fare valere il proprio diritto di credito in sede giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Va premesso come nella sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, in accoglimento del precedente ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso alla prima decisione del Tribunale del riesame, fosse stato evidenziato che le Sezioni Unite avevano chiarito quali sono i parametri cui ancorare una valutazione per distinguere l'ambito di operatività delle due fattispecie di reato previste rispettivamente dagli artt. 393 e 629 cod. pen.: sottolineando come ciò che distingue le due ipotesi di reato non sono le modalità di manifestazione della pretesa violenta o minacciosa, ma il fine per il quale l'agente si è mosso, ma che, in ogni caso, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Alla luce di tali principi di diritto nonché degli ulteriori criteri esegetici riconoscibili nella giurisprudenza di legittimità elaborata in relazione al reato di cui all'artt. 393 cod. pen., nella sentenza rescindente si era, dunque, chiesto al Tribunale di Salerno un approfondimento valutativo e motivazionale sotto un duplice profilo. Da un lato, era stato chiesto di spiegare quale fosse stato l'effettivo ruolo avuto nella vicenda dallo Spronello, soggetto qualificato da una acclarata caratura criminale, se cioè lo stesso avesse perseguito solo e soltanto l'interesse della creditrice Botti o se avesse avuto come fine anche quello di soddisfare un interesse proprio, tenuto conto che non era titolare di alcun diritto né aveva alcuna azione diretta nei confronti della persona offesa rispetto all'indicato credito. Da altro lato, era stato dpnnandato al giudice di rinvio di verificare quale fosse la legittimazione passiva della persona offesa rispetto alla pretesa astrattamente esercitabile in sede giudiziaria per tutelare quel diritto di credito e quanto di tale posizione passiva fossero consapevoli gli indagati: considerato che non era stato chiarito se [OSCURATO:PERSONA], verso il quale era stata fatta valere la pretesa minacciosa, fosse effettivamente soggetto nei confronti del quale la Botti avrebbe potuto esercitare un'azione giudiziaria per fare valere le ragioni creditorie maturate. 3. Rispetto al secondo degli appena indicati approfondimenti demandati alla cognizione del giudice di rinvio - il cui esame viene anticipato per comodità espositiva - va detto che le doglianze formulate dal Pubblico Ministero appaiono infondate, in quanto in sede di rinvio il Tribunale di Salerno ha spiegato, in maniera adeguata e con una analitica disamina degli elementi di prova, come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale rappresentante ovvero quale socio di fatto dell'azienda intestata al padre Luigi, delle cui vicende gestionali si era continuativamente interessato. In tale ottica, lungi dal dover delibare su questioni strettamente civilistiche - quali quelle prospettate dal ricorrente in relazione ad una possibile assegnazione alla persona offesa delle veste formale di mero institore del genitore - ciò che conta è che i dati di conoscenza a disposizione, nei termini in cui sono stati portati in rassegna dai giudici di merito, riscontrano in termini netti la ricostruzione degli accadimenti in base alla quale è stato possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva operato agli occhi dei terzi come rappresentante dei padre, titolare dell'azienda, con pieni poteri gestori. 4. Quanto, poi, al primo dei profili dell'approfondimento che era stato sollecitato con la sentenza rescindente, reputa il Collegio che la motivazione della ordinanza impugnata vada esente da censure di manifesta illogicità, essendo prive di pregio le doglianze formulate con il ricorso oggi in esame. Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva sottolineato che "i giudici del riesame non (avevano) tenuto in debita considerazione la circostanza che risultava che il coindagato Spronello, soggetto malavitoso, secondo quanto era dato desumere dal materiale captativo pure richiamato in ricorso dalla Procura impugnante (...), aveva dichiarato di agire non quale intermediario della Botti (individuata nell' ordinanza impugnata quale effettiva titolare del credito) ma per un interesse proprio, indicando di essere il vero creditore ("il debito è nostro ... te la devi vedere con noi")... circostanza che (era risultata) confermata, secondo l'allegazione dell'ufficio ricorrente, dalla parte offesa la quale aveva dichiarato che l'indagato aveva preteso l'emissione di un assegno in suo favore (...) I giudici del riesame ...(dunque)... non (avevano) adeguatamente valutato gli elementi sopra evidenzianti da inserire nel contesto in questione intriso di costanti riferimenti ad associazioni camorristiche, risultando le argomentazioni dei giudici di merito sul punto assai lacunose." Su tale specifico aspetto della vicenda il giudice di rinvio ha offerto una spiegazione logicamente coerente, impegnandosi a giustificare le ragioni per cui era possibile affermare che la Botti non aveva affatto ceduto allo Spronello la titolarità del diritto di credito vantato nei riguardi del Costantino, e che lo Spronello aveva minacciato la persona offesa non perché "portatore di un interesse proprio", ma esclusivamente per un gratuito fine solidaristico, cioè per favorire la Botti. In particolare, il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, per un verso, lo Spronello avesse (falsamente) fatto riferimento alla circostanza che la Botti gli aveva ceduto quel credito, senza peraltro riuscire a convincere il suo interlocutore, solamente per provare "ad aumentare la carica intimidatoria e indurlo a restituire il denaro" (così come, nella stessa ottica, avesse enfatizzato il rischio di un possibile fallimento della azienda della Botti, in realtà inesistente); e, per altro verso, come le carte del processo avessero comprovato che lo Spronello, "vecchio cliente del caseificio" della Botti, aveva agito non già per ottenere un guadagno personale, ma solamente per aiutare la titolare di quel credito. In un siffatto contesto, l'odierno ricorrente ha nella sostanza finito per proporre una nuova ed ulteriore lettura del materiale probatorio, dunque un differente giudizio ricostruttivo del fatto e un nuovo apprezzamento della concludenza di quegli elementi dimostrativi, che, in generale, non sono consentiti in sede di giudizio di legittimità; verifica che, in ogni caso, era estranea a quel 'perimetro' di valutazioni che erano state poste a fondamento della decisione della Cassazione di annullamento con rinvio, avendo il Pubblico Ministero, con l'atto di impugnazione oggi in esame, introdotto una ulteriore ipotesi ricostruttiva, secondo la quale lo Spronello avrebbe in realtà agito per tutelare gli interessi di un clan camorristico le cui ragioni aveva inteso rappresentare nei rapporti con il Costantino, di cui non vi è esplicita traccia nell'imputazione provvisoria - nella quale è stata contestata la sola aggravante del metodo mafioso e non anche quella dell'agevolazione mafiosa - che potrebbe eventualmente costituire oggetto di futuri approfondimenti probatori, ma che è restata estranea a quelle specifiche tematiche il cui era stato devoluto al giudice di rinvio con la sentenza rescindente. P.Q.M. Riget
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