CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01/10/2021 del tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del tribunale di Ivrea, applicativa nei confronti dei predetti istanti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 73 comma 1 DPR 309/90, confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deducono, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 8 comma 3 cod. proc. pen., conseguente al travisamento di prova decisiva, quale la indicazione, nel verbale di arresto, del luogo di inizio della condotta. In tale atto si indicherebbe che la detenzione della sostanza stupefacente - di cui parte ha formato oggetto di cessione, come contestata, nel comune di Torino - sarebbe iniziata in Torino e poi terminata nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (Ivrea), allorquando gli operanti procedettero al controllo della vettura [OSCURATO:PERSONA]. Essendo iniziata la detenzione nel comune di Torino in applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., la competenza a procedere avrebbe dovuto incardinarsi nel tribunale di Torino piuttosto che presso quello di Ivrea. 4. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Il tribunale non avrebbe effettuato una corretta verifica degli indici alla luce dei quali valutare la sussistenza o meno della invocata fattispecie, riguardo al dato quantitativo, da esaminarsi, per escludere la fattispecie, secondo il criterio del conteggio a decine delle dosi ricavabili, della sussistenza di una clientela abituale, di una organizzazione complessa, di incassi ingenti, del controllo di una cd. piazza di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che a fronte della assenza di dati oggettivi sul luogo dove la droga rinvenuta è stata acquisita dagli indagati e della assenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni formulate sul punto da uno di essi, la corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui (Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, Rv. 271950 - 01), nella materia in esame, è immune da censure la determinazione della competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, con corretta esclusione della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendosi accertato il luogo di inizio della condotta illecita in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato. 2. Quanto al secondo motivo, occorre premettere che le Sezioni Unite hanno specificato che la verifica della sussistenza della fattispecie ex art. 73 comma 5 cit. deve emergere da una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (cfr. Sez. U n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 MUROLO). In linea con tale indirizzo, il tribunale ha valutato, con riflessioni immuni da vizi, ai fini della corretta qualificazione giuridica, tutti gli indici attraverso cui va esaminata la condotta ipotizzata, con riferimento sia ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione che alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, valorizzandosi congruamente, in particolare, l'utilizzo multiplo, da parte di più trafficanti, evidentemente tra loro organizzati in tal senso, di un medesimo cellulare, in funzione di una chiara elusione delle possibilità di identificazione; così sottolineandosi, in sintesi, la esistenza di una modalità organizzata funzionale alla effettuazione dello spaccio e facendo in tal modo corretta applicazione, in senso negativo, del principio per il quale, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata in-capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U -, n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). La censura è quindi infondata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att