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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22786/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (< 11- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino, pronunciata il 21 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di tentata estorsione e lesioni volontarie.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. e alla conseguente omessa riqualificazione giuridica del fatto nel reato di minacce, è manifestamente infondato in quanto denunzia, attraverso mere doglianze di merito, una violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda, in particolare, pag. 2 sulla esclusione della desistenza volontaria in ragione dell'intervento del complice, che trascinava fuori dall'ufficio l'imputato mentre questi continuava a minacciare la vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (< 11- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 23 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino, pronunciata il 21 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di tentata estorsione e lesioni volontarie. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. e alla conseguente omessa riqualificazione giuridica del fatto nel reato di minacce, è manifestamente infondato in quanto denunzia, attraverso mere doglianze di merito, una violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda, in particolare, pag. 2 sulla esclusione della desistenza volontaria in ragione dell'intervento del complice, che trascinava fuori dall'ufficio l'imputato mentre questi continuava a minacciare la vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris