CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Ahmed, n. in Egitto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro con la restituzione della stessa somma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritto, disponendo la confisca dell'o stupefacente e del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro sequestrato in relazione all'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato essendo del tutto priva di motivazione la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, ric:onosciuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente, e non essendo la misura di sicurezza ricompresa nell'intervenuto accordo tra le parti. 2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro con rinvio a altra sezione del Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione del Tribunale di Milano. Così de