CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi che lo compongono non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che con il primo motivo vengono riprodotti profili di censura ( afferenti la dimostrazione dell'accordo inerente l'acquisto nonché della successiva consegna della droga in contestazione, pari a 5 Kg di hashish, acquistata per suo conto dal Lanzilli) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con motivazione manifestamente estranea a vuoti o incongruenze logiche ( si vedano le puntuali argomentazioni espresse alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata alla luce delle captazioni ivi richiamate); ritenuta ancora la manifesta infondatezza sia delle censure esposte in relazione alla omessa derubricazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. 309 del 1990, sia di quelle dirette a rilevare la violazione del disposto di cui alla lettera d) dell'ad 606 cod. proc. pen considerata la puntuale motivazione spesa dalla Corte del merito -nel ritenere il fatto incompatibile con l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa alla luce della sinergica e complessiva valutazione di tutti gli estremi della disposizione in questione ( si veda la pagina 16, terzo capoverso) in linea con le indicazioni di principio rese da questa Corte (da ultimo ribadite con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018 delle sezioni unite), -nonche nell'escludere la decisività della prova orale sollecitata dalla difesa alla luce del quadro probatorio garantito dal tenore delle intercettazioni in atti ( si veda pagina 16, 2 capoverso); ritenuta, infine, la manifesta infondatezza delle censure afferenti la determinazione del trattamento punitivo considerato che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ancor più considerando la misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo edittale) e l'assenza di elementi di segno positivo trascurati dai giudici del merito e utili a una soluzione opposta in punto di riconoscimento delle generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]