CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ha pronunciato la seguente -Consigliere - SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7226 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata alla memoria 21 ottobre 2019, Oggetto: dogana –classificazione – prodotto essenziale elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio del primo difensore; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1246/6/2017, depositata in data 11 agosto 2017; udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, la rinnovazione della notifica; udito per la società l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva presentato nell’anno 2010 una dichiarazione doganale per l’importazione di una partita di merce comprendente sali profumati, sapone liquido per doccia e crema per il corpo inseriti in un unico cofanetto per la vendita al dettaglio, dichiarando per ogni tipologia di merce una specifica voce doganale; l’Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di accertamento in rettifica, avendo ritenuto che le merci dovevano essere classificate nell’unica voce:“Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno”, ed aveva, quindi, chiesto il pagamento di maggiori diritti doganali; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la suddetta pronuncia la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che nella fattispecie era disponibile una specifica voce tariffaria per ogni prodotto, nessuno dei quali aveva caratteristiche tali da conferire il carattere essenziale alla confezione, non sussistendo un rapporto di complementarietà tra di essi, potendo ciascuno essere utilizzato indipendentemente dall’altro. Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato ad un unico motivo di censura. Con memoria del 22 ottobre 2019 la società ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, atteso che la notifica era stata eseguita ad indirizzi di posta elettronica certificata non riferibili ai difensori del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Questa Corte, con ordinanza del 12 dicembre 2019, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo e l’acquisizione dei fascicoli di merito. Ragioni della decisione In via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che il ricorso è stato notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] nonché all’indirizzo di posta elettronica certifica [OSCURATO:EMAIL]. Dall’esame del fascicolo del giudizio di appello si evince che il rappresentante legale della società aveva conferito procura al Dott. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], nonché al Dott. [OSCURATO:PERSONA], indi rizzo pec [OSCURATO:EMAIL], sicchè era presso questi indirizzi che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato. Va quindi osservato che, secondo questa Corte, è inesistente la notifica, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass.Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: «In materia di notifica del ricorso in cassazione, è inesistente la notifica eseguita presso un indiritto di posta elettronica certificata priva di qualunque collegamento, neppure in astratto, con l’indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario che consenta diritenere che l’atto sia stato reso conoscibile al destinatario». Nella fattispecie, la circostanza che la notifica del ricorso sia stata compiuta presso un indirizzo pec del tutto estraneo alla sfera di conoscibilità della resistente, non avendo nessun elemento, anche astratto, di collegamento con la medesima, quale destinataria del ricorso, comporta l’inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in complessive euro 1.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, eu