Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑462/09
[OSCURATO:PERSONA] de Thuiskopie
contro
[OSCURATO:PERSONA]H e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 — Equo compenso — Debitore del prelievo destinato al finanziamento di tale compenso — Vendita a distanza tra due persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia
privata — Equo compenso — Debitore
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 2, lett. b), e n. 5]
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia
privata
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, n. 2, lett. b), e n. 5]
1.
La direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a
titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo
compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti
privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA]
membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature,
dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere l’importo del citato prelievo sul prezzo
della messa a disposizione pagato dall’utente finale.
(v. punti 27, 29, dispositivo 1)
2.
La direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha
istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione
di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di
loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato
ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature,
dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti
è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione
dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di
detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.
(v. punto 41, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 giugno 2011 (
*
)
«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Eccezione della copia per uso privato – Art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 – Equo compenso – Debitore del prelievo destinato al finanziamento di tale compenso – Vendita a distanza tra due persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]»
Nel procedimento C‑462/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 20 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2009, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] de Thuiskopie
contro
[OSCURATO:PERSONA]H,
Mijndert van der Lee,
Hananja van der Lee,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský
(relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] de Thuiskopie, dagli avv.ti T. [OSCURATO:PERSONA] e V. Rörsch, advocaten;
– per l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH nonché per il sig. e la sig.ra van der Lee, dagli avv.ti D. Visser e A. Quaedvlieg, advocaten;
– per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra L. Liubertaitė, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e G. Kunnert, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dal sig. A. Nijenhuis e sig.ra J. Samnadda, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la [OSCURATO:PERSONA] de Thuiskopie (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») all’[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), nonché al sig. ed alla sig.ra van der Lee, due
amministratori di tale società, in merito al pagamento da parte di quest’ultima del prelievo destinato a finanziare l’equo
compenso corrisposto ai titolari dei diritti d’autore in base all’eccezione della copia per uso privato (in prosieguo: il
«prelievo per copia privata»).
Contesto normativo
La direttiva 2001/29
3
I ‘considerando’ nono, decimo, trentunesimo, trentaduesimo, trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29 così
recitano:
«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione,
dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia
e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della
cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce
parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato
compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione (...).
(...)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli
dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti (...).
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di
comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale
elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il
funzionamento del mercato interno. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni
e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(…)
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente
indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità
di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido
criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se
i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò
non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura
in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché
il danno [causato al] titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(...)
(38) Si dovrebbe consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni
tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere
in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del
pregiudizio subito (...)».
4
L’art. 2 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di riproduzione», è del seguente tenore:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate
su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
5
L’art. 5 della medesima, rubricato «Eccezioni e limitazioni», dispone, al n. 2, lett. b), quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per
quanto riguarda:
(...)
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente
commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle
misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».
6
L’art. 5, n. 5, della suddetta direttiva così recita:
«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che
non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare».
La normativa nazionale
7
L’art. 16 c, nn. 1‑3, della legge sul diritto d’autore (Auteurswet,
Staatsblad
2008, n. 538) dispone quanto segue:
«1. Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o
parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini
commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica
che effettua la riproduzione.
2. Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 è dovuto un equo compenso all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento
di tale compenso grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1.
3. Per il fabbricante l’obbligo di pagamento sorge nel momento in cui i supporti da lui prodotti possono essere immessi in commercio.
Per l’importatore siffatto obbligo sorge al momento dell’importazione».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8
Come emerge dall’art. 16 c, n. 1, della legge sul diritto d’autore, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nel proprio ordinamento
nazionale l’eccezione della copia per uso privato. Secondo il n. 2 del medesimo articolo, il pagamento del prelievo per copia
privata grava sul fabbricante o sull’importatore del supporto di riproduzione.
9
[OSCURATO:PERSONA] è l’organismo olandese incaricato della riscossione del prelievo per copia privata.
10
L’[OSCURATO:PERSONA] è una società con sede in Germania che vende, tramite Internet, supporti di riproduzione vergini, vale a dire non registrati.
La sua attività è diretta in particolare verso i [OSCURATO:PERSONA], grazie a siti Internet in lingua olandese rivolti ai consumatori
olandesi.
11
Il contratto di vendita predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] prevede che quando un consumatore olandese effettua un ordine in linea, questo
sia trattato in Germania e che le merci siano spedite dalla Germania verso i [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto del cliente,
tramite un corriere postale, benché, di fatto, quest’ultimo riceva l’incarico dall’[OSCURATO:PERSONA].
12
L’[OSCURATO:PERSONA] non paga un prelievo per copia privata per i supporti venduti ai suoi clienti nei [OSCURATO:PERSONA], né in tale Stato membro
né in Germania. Inoltre, il giudice del rinvio indica che il prezzo dei supporti di riproduzione venduti con tale modalità
dall’[OSCURATO:PERSONA] non comprende il prelievo per copia privata.
13
Sostenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi «importatore» ai sensi della legge sul diritto d’autore e, quindi, debitore del
prelievo per copia privata, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto tale società dinanzi ai giudici olandesi per ottenere il pagamento di
tale prelievo.
14
Facendo riferimento alle clausole del contratto di vendita, l’[OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non poter essere considerata l’importatore
nei [OSCURATO:PERSONA] dei supporti di riproduzione da essa venduti. Essa sostiene che sono gli acquirenti olandesi, vale a dire
i singoli consumatori, a dover essere qualificati come importatori.
15
Tale argomento, invocato a propria difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], è stato accolto dai giudici olandesi di primo grado, poi da quelli di
appello, che hanno respinto la domanda di pagamento della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha presentato impugnazione in cassazione,
dinanzi al giudice del rinvio.
16
Quest’ultimo si chiede se la soluzione fornita alla controversia principale dai suddetti giudici sia conforme alla direttiva
2001/29. Infatti, a suo avviso, affermare che l’acquirente, ossia il singolo consumatore, è l’importatore e, quindi, il debitore
del prelievo per copia privata equivale ad ammettere che tale prelievo è, di fatto, irrecuperabile, dal momento che il singolo
acquirente è in concreto difficilmente identificabile. Esso si domanda quindi se la nozione di «importatore» non vada intesa
in senso più ampio rispetto al suo significato letterale, tenendo altresì conto della destinazione finale dei supporti informatici,
che risulta chiara anche al venditore professionale.
17
Ciò premesso, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se nella direttiva [2001/29], e segnatamente nell’art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, siano ravvisabili elementi per risolvere la
questione di chi debba essere considerato dalla normativa nazionale come il debitore dell’“equo compenso” di cui all’art. 5,
n. 2, lett. b). In caso affermativo, quali siano siffatti elementi.
2) Nel caso di un contratto negoziato a distanza, in cui l’acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello del venditore,
se l’art. 5, n. 5, della direttiva [2001/29] obblighi a dare un’interpretazione del diritto nazionale tanto estesa che, almeno
in uno dei paesi coinvolti nel contratto negoziato a distanza, l’“equo compenso” di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), debba
essere corrisposto da un venditore professionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
18
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni della direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5,
nn. 2, lett. b), e 5, debbano essere interpretate nel senso che esse contengono criteri che consentono di individuare il soggetto
debitore dell’equo compenso dovuto a titolo dell’eccezione della copia per uso privato.
19
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono, in
linea di principio, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.
20
Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione
al diritto esclusivo di riproduzione dell’autore sulla sua opera per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto
effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali (eccezione detta
«per copia privata»).
21
L’art. 5, n. 5, della suddetta direttiva subordina tuttavia l’introduzione dell’eccezione per copia privata ad una triplice
condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, inoltre,
che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.
22
Così, in base a quest’ultima condizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che optino per l’introduzione nel loro ordinamento interno dell’eccezione
della copia per uso privato sono in particolare tenuti, in applicazione dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29,
a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari dei diritti d’autore (v., altresì, sentenza 21 ottobre
2010, causa C‑467/08, Padawan, Racc. pag. I‑10055, punto 30).
23
Quanto alla soluzione della questione relativa all’identificazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell’equo
compenso, è necessario rilevare che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano espressamente chi sia obbligato al
suo pagamento, per cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere
tale equo compenso.
24
Ciò premesso, occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che la configurazione e l’entità dell’equo compenso sono connesse
al danno derivante per l’autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza autorizzazione per fini privati.
In tale prospettiva, l’equo compenso dev’essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dall’autore (sentenza
Padawan, cit., punto 40).
25
Inoltre, come emerge dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 nonché dal punto 43 della citata sentenza Padawan,
occorre mantenere un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un
lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.
26
Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza,
a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare,
spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso
che sarà corrisposto al titolare (sentenza Padawan, cit., punto 45).
27
La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli
a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire, ai fini del
finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di
coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto
o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione.
Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi a tali soggetti (sentenza
Padawan, cit., punto 46).
28
La Corte ha inoltre precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere l’importo del
prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione
ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l’onere del prelievo incombe in definitiva sull’utente privato
che paga tale prezzo, conformemente al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti
dei materiali protetti (sentenza Padawan, cit., punti 48 e 49).
29
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva 2001/29, in particolare
il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato,
la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto
al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei
soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che
tali soggetti possono ripercuotere l’importo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente
finale.
Sulla seconda questione
30
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in caso di contratto negoziato a distanza tra un compratore
ed un venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi,
la direttiva 2001/29 imponga un’interpretazione del diritto nazionale che consenta la riscossione dell’equo compenso presso
un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.
31
A tale riguardo, si deve sottolineare che l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, che enuncia le condizioni cumulative per
l’applicazione, segnatamente, dell’eccezione per copia privata, non contiene, di per sé, indicazioni specifiche che consentano
un’interpretazione particolare in merito all’individuazione del soggetto debitore dell’equo compenso dovuto agli autori a
titolo dell’eccezione per copia privata, nell’ambito di un contratto a distanza come quello di cui alla causa principale.
32
Occorre tuttavia ricordare che dal nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso
garantire un alto livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, dal momento che tali diritti sono essenziali
per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse
di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale.
Così, secondo il decimo ‘considerando’ della medesima direttiva, per continuare la loro attività creativa e artistica, gli
autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere.
33
In particolare, dall’art. 5, n. 2, lett. b), nonché dal trentacinquesimo ‘considerando’ della suddetta direttiva risulta che,
negli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno introdotto l’eccezione per copia privata, i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso
affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti fatto senza il loro consenso.
Inoltre, a norma del n. 5 del medesimo articolo, l’introduzione dell’eccezione per copia privata non deve arrecare ingiustificato
pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.
34
Ne consegue che, a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, tali disposizioni impongono allo Stato membro che ha
introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato
è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare
gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro.
35
Dato che, come dichiarato al punto 26 della presente sentenza, in linea di principio, è agli utenti finali che realizzano,
a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al titolare dei diritti
e che, pertanto, causano al medesimo un pregiudizio, che spetta risarcire quest’ultimo, si può presumere che il pregiudizio
da risarcire sia sorto sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono i suddetti utenti finali.
36
Deriva dalle suesposte considerazioni che qualora uno Stato membro abbia introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio
ordinamento nazionale e qualora gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta risiedano
sul suo territorio, tale Stato membro è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione
dell’equo compenso per indennizzare gli autori del pregiudizio subito sul territorio di tale Stato membro.
37
Quanto alla causa principale, non vi è dubbio che il pregiudizio subito dagli autori è sorto nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA],
dato che è lì che risiedono gli acquirenti, in quanto utenti finali, a titolo privato, delle opere protette. È altrettanto
indubbio che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di istituire un sistema di riscossione dell’equo compenso dovuto a titolo
dell’eccezione per copia privata presso il fabbricante o l’importatore dei supporti destinati alla riproduzione delle opere
protette.
38
Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, risulta in pratica impossibile, nell’ambito di contratti come
quelli di cui alla causa principale, riscuotere un simile compenso presso gli utenti finali in quanto importatori di tali
supporti nei [OSCURATO:PERSONA].
39
In tali condizioni, e alla luce del fatto che il sistema di riscossione scelto dallo Stato membro interessato non può sottrarre
quest’ultimo all’obbligo di risultato che gli impone di garantire agli autori lesi l’effettiva corresponsione di un equo compenso
a titolo di indennizzo del pregiudizio sorto sul suo territorio, spetta alle autorità di tale Stato membro, in particolare
a quelle giurisdizionali, ricercare un’interpretazione del diritto nazionale conforme al citato obbligo di risultato, la quale
garantisca la riscossione di tale compenso presso il venditore che ha contribuito alle importazioni dei suddetti supporti
mettendoli a disposizione degli utenti finali.
40
A tale riguardo, in circostanze come quelle ricordate, in particolare, al punto 12 della presente sentenza, resta privo di
incidenza su tale obbligo gravante sul suddetto Stato membro il fatto che, nel caso di contratti negoziati a distanza come
quelli di cui alla causa principale, il venditore professionale che mette a disposizione degli acquirenti residenti sul territorio
di detto Stato membro, in quanto utenti finali, apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, sia stabilito in
un altro Stato membro.
41
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la direttiva 2001/29, in
particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito
un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere
protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere
da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli
di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o
supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza
su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo
compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso
presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e
5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta
deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia,
è consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di
detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere l’importo
del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente finale.
2)
La direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo
Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti
di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo
a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo
compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale
di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono
gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di
garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire
la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.