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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 21673/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27226/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato all’indirizzoPEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 805/2020 depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per non avere il ricorrente, in sede di opposizione al decreto del giudice designato, depositato i documenti previsti dall’art.3 ter della L. 89/2001 incopia autentica; - la Corte distrettuale ha rilevato che la documentazione era stata ricavata tramite scansione di documenti quasi interamente cartacei e che l’attestazione di conformità doveva essere effettuata dal soggetto che li detiene, ovvero dal cancelliere e non dall’avvocato; ritenuto che: - la questione posta con il primo motivo di ricorso riguarda la possibilità che il difensore possa attestare la conformitàall’originale degli atti cartacei in suo possesso e che in relazione a tale questione, sollevata anche nel proc. N.21161/2022, il C ollegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza ed è , pertanto,opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della causa N. 21161/2022.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della causa N. 21161/2022.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27226/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato all’indirizzoPEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 805/2020 depositata il 08/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per non avere il ricorrente, in sede di opposizione al decreto del giudice designato, depositato i documenti previsti dall’art.3 ter della L. 89/2001 incopia autentica; - la Corte distrettuale ha rilevato che la documentazione era stata ricavata tramite scansione di documenti quasi interamente cartacei e che l’attestazione di conformità doveva essere effettuata dal soggetto che li detiene, ovvero dal cancelliere e non dall’avvocato; ritenuto che: - la questione posta con il primo motivo di ricorso riguarda la possibilità che il difensore possa attestare la conformitàall’originale degli atti cartacei in suo possesso e che in relazione a tale questione, sollevata anche nel proc. N.21161/2022, il C ollegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza ed è , pertanto,opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della causa N. 21161/2022. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della causa N. 21161/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon
Decreto Cassazione n. 21673/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris