CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 04731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Giatoza=isccat~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, con sentenza in data 27/01/2021, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la sua richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione perché viziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva. Questa Corte ha spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo la quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso). Nel caso di specie, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sentenza ricorsa ha dato conto del primo motivo di impugnazione e lo ha scrutinato alla luce della complessiva ratio decidendi che il ricorrente neglige completamente ponendosi, di fatto, in dissenso valutativo rispetto ad essa. La sentenza impugnata, infatti, dà conto, alle pagg. 7-8, dell'inserimento del ricorrente nel contesto criminale 'ndranghetistico, con atteggiamento di colpevole connivenza come desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere E