CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29802/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20166-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l',\VVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 37/11/2019 della COMMISSIONE "[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L\ TORRE. Ric. 2019 n. 20166 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 20166/2019 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] SPA nei confronti dell'avviso di pagamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'atto di contestazione del 15.12.2010, ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha annullato gli atti originariamente impugnati. La CTR ha ritenuto che "il termine biennale di decadenza previsto dall'art.14, comma 2 D.L.vo n.504/1995 decorra dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultanti maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito di imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati." Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con unico motivo l'Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 14 e 26 del TUA, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 c.p.c. ritenendo che dal combinato disposto delle due norme emerga che il rimborso del credito di imposta può essere esercitato soltanto entro il termine biennale. 2. Il motivo è infondato. 3. Sulla questione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'accisa pagata in eccedenza, si è recentemente registrato un revirement nella giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, il ripensamento (rispetto al precedente indirizzo maggioritario - v. in particolare, Cass. n. 13724/2017) è stato avviato da Cass. n. 16261/2019, così massimata: "In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione" (in senso conforme Cass. 19770/2020; v. anche Sez. 5, n. 11813 del 18/06/2020). Nella motivazione del citato precedente, si ripercorre la giurisprudenza di questa Sezione sulla questione, prevalentemente nel senso della "individualizzazione" del credito d'imposta in discorso, ritenendosi però preferibile la tesi propugnata da un isolato precedente di segno opposto (Cass. n. 9283/2013), reso in fattispecie identica a quella qui in esame. Si ritiene, nella sostanza, che la specialità delle modalità di pagamento dell'imposta in discorso comporti che l'eventuale credito d'imposta si sposta di volta in volta "in avanti", funzionando in modo analogo al conto corrente, sicché di anno in anno esso si rinnova. Ne consegue che, fin tanto che il rapporto tributario non si chiuda, il credito si confonde con quello dell'anno successivo e diventa un nuovo credito: la decadenza, quindi, inizia a decorrere dalla data dell'ultima dichiarazione presentata dal contribuente. Tale impostazione è stata poi ribadita da ulteriori arresti, tra cui Cass. n. 27290/2019, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità. Il ricorso non merita dunque accoglimento, perché fondato sul presupposto della natura "individualizzata" del credito di rimborso dell'accisa versata in eccedenza, in realtà caratterizzato dall'essere "revolving", e quindi mutevole di anno in anno, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della decadenza, nel senso sopra esposto, come correttamente accertato dalla C.T.R. nella vicenda in esame. 4. In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla spese in mancanza di costituzione della società contribuente. P.M.Q. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Roma, 23 giugno