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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 33754/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23770-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15532/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 23770/2019; Oggetto Pubblico impiego R.G.N.23770/2019 Cron.

Rep.

Ud.19/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO

1. Questa Corte, con ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, ha definito il giudizio iscritto al n.

RG 23770 del 2019, promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA], a cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO L’istanza di correzione di errore materiale va accolta.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso.

Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391- bis , cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391 - bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91,cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».

In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell'ordinanza, rigo 21, dopo l’interpunzione che segue alle parole «e accessori di legge», sia aggiunta la frase: «Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta».

Dispone che la correzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23770-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15532/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 23770/2019; Oggetto Pubblico impiego R.G.N.23770/2019 Cron. Rep. Ud.19/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. Questa Corte, con ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, ha definito il giudizio iscritto al n. RG 23770 del 2019, promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA], a cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non ha svolto difese in questa sede. CONSIDERATO L’istanza di correzione di errore materiale va accolta. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso. Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391- bis , cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197. Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391 - bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91,cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza». In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. Nulla spese. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell'ordinanza, rigo 21, dopo l’interpunzione che segue alle parole «e accessori di legge», sia aggiunta la frase: «Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta». Dispone che la correzio
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