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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05499/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sia consentito della legge, poiché totalmente generico e carente delle specifiche indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto poste a sostegno della doglianza, connotata anche dalla totale assenza di confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90 - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sia consentito della legge, poiché totalmente generico e carente delle specifiche indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto poste a sostegno della doglianza, connotata anche dalla totale assenza di confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consi
Sentenza Cassazione n. 05499/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris