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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1984

ECLI:EU:C:1984:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61983C0083

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 23 FEBBRAIO 1984 (

1 ) Signor presidente, signori giudici, Il presente ricorso è stato proposto da un produttore siderurgico olandese che chiamerò [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fa parte dell'associazione europea delle industrie siderurgiche, che chiamerò in prosieguo Eurofer.

Nella presente controversia, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento totale o parziale, di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 1983.

Con tale decisione veniva constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato, nel quarto trimestre 1981, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 1981, n. 1831/81 ( GU L 180, 1981, pag. 1 ), superando le parti delle quote per i prodotti delle categorie Ib e V che essa era autorizzata a consegnare nel mercato comune.

Veniva affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva superato tali limiti di 22132 tonnellate per i prodotti della categoria Ib e di 4334 tonnellate per quelli della categoria

V. In conseguenza di tali asserite infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] irrogava una ammenda di 2183445 ECU. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se essa risultasse soccombente in ordine alla domanda principale, l'ammenda andrebbe comunque ridotta.

A norma dell'art. 5 della decisione n. 1831/81, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fissare trimestralmente, per ogni impresa interessata, in primo luogo le quote di produzione e, in secondo luogo, la parte di tali quote che poteva essere consegnata nel mercato comune sulla base indicata nella decisione.

Ai sensi dell'art. 10, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di adeguare le quote per i prodotti delle categorie la, utilizzati sotto forma di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di piccoli tubi saldati e di autorizzare le relative consegne nel mercato comune.

L'art. 11, n. 1, modificato dall'art. 1, n. 6, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 luglio 1981, n. 1832/81 ( GU L 184 1981, pag. 1 ) consentiva una tolleranza del 3 °/o in caso di superamento della quota di produzione, «fermo restando che la produzione totale di queste categorie non può superare la somma delle quote assegnate per ciascuna di tali categorie di prodotti».

La presente controversia riguarda, in parte, tale tolleranza.

L'art. 12 della decisione ha stabilito l'irrogazione di ammende per superamento delle quote fissate dalla [OSCURATO:PERSONA].

L'ammenda era pari, «in genere», a 75 ECU per tonnellata di superamento della quota ma poteva essere aumentata fino al doppio di tale importo in caso di superamento del 10 % o più della quota o qualora l'impresa avesse superato le sue quote in un trimestre precedente.

I fatti di causa sono, in sintesi, i seguenti.

II 10 novembre 1981, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] le produzioni di riferimento e le quote per il quarto trimestre 1981.

A seguito di una richiesta di adeguamento a norma dell'art. 10 della decisione, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 1982, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera dell'8 marzo 1982, aumentava la quota di produzione per i prodotti della categoria la e il quantitativo che poteva essere consegnato nel mercato comune di un ammontare successivamente rettificato in 84343 tonnellate.

Tale quantitativo è inferiore di 12300 tonnellate a quello sollecitato nella sua richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], che non contestava però la decisione contenuta nella lettera 8 marzo 1982.

Con una successiva lettera del 6 ottobre 1982, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva superato le quote nel quarto trimestre 1981 e che di conseguenza, era passibile di ammenda.

I rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] esponevano il loro punto di vista al riguardo nel corso di un incontro dopo il quale la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione contestata nella presente controversia.

Nella decisione stessa viene ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza superato le sue quote nel terzo trimestre 1981 e che le era stata inflitta un'ammenda per questo motivo. [OSCURATO:PERSONA] riteneva pertanto opportuno aumentare l'importo dell'ammenda per quanto riguarda il quarto trimestre elevandola a 82,5 ECU per tonnellata, ossia con un aumento del 10 % della normale ammenda di 75 ECU.

La Corte è già stata investita di un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui le è stata inflitta un'ammenda per quanto riguarda il terzo trimestre.

Nelle mie conclusioni per tale causa, ho sostenuto che, per quanto l'ammenda dovesse essere ridotta, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere annullata dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva superato le quote.

Nelle difese svolte all'udienza odierna, l'avvocato della [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, se la Corte non si pronuncia a suo favore su questo punto fondamentale nella prima causa, non potrà riuscire ad ottenere l'annullamento integrale della decisione di ammenda adottata nei confronti della sua assistita nel caso in esame.

Il primo argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della domanda d'annullamento consiste nell'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 15 del trattato CECA, avrebbe omesso di motivare adeguatamente la decisione. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]; essa non avrebbe spiegato il motivo del loro rigetto né quello per cui il caso presente rientra nella norma generale per l'irrogazione dell'ammenda, di cui all'art. 12 della decisione n. 1831/81.

A mio parere, tali argomenti vanno respinti.

Ritengo che nelle decisioni di ammenda la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a trattare tutte le questioni che vengono sottoposte allá sua attenzione.

Basta che essa esponga i motivi sui quali si fonda la decisione.

Essa non è obbligata a trattare espressamente tutti i motivi del rigetto.

A mio parere, tale tesi trova conferma nella giurisprudenza della Corte, in particolare nelle sentenze della Corte 21 febbraio 1984 (causa 86/82, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1984, pag. 883, punto 17 della motivazione), 16 febbraio 1984 (causa 76/83,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]. 1984, pag. 859, punto 9 della motivazione). Come ho sostenuto nella prima causa

[OSCURATO:PERSONA]

e come ritengo sia confermato dalla sentenza della Corte 19 ottobre 1983 (causa 179/83, Lucchini/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1983, pag. 3083, punti 7-8 della motivazione) quando debbono essere irrogate ammende, in linea generale ad un'aliquota specificata, i motivi debbono essere esposti solo se non viene applicata la norma generale.

Nel caso di specie è indubbio che la commissione non ha esposto chiaramente i motivi per cui essa è giunta alla conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inflitta un'ammenda solo in ordine ai superamenti dei quantitativi di prodotti delle categorie Ib e V che potevano essere consegnati nel mercato comune in quanto dalla decisione risulta che si era verificato un superamento per tutti i prodotti salvo per quelli della categoria la.

Da ciò non deriva però alcuna difficoltà dato che viene ammesso che l'applicazione della tolleranza del 3 % a cui ho accennato ha rimediato ai superamenti relativi alle categorie diverse dalla Ib e dalla V, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha lamentato un'insufficiente motivazione al riguardo.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce l'argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente per quanto riguarda 5459 tonnellate, ossia una parte del superamento per il quale le è stata irrogata l'ammenda, basando la sua decisione su di un metodo di applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/81 divulgato solo dopo il quarto trimestre 1981.

È pacifico che non si è verificato un superamento delle quote per i prodotti della categoria la consegnati nel mercato comune o di fatto fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quarto trimestre.

Viene infatti riconosciuta una differenza per difetto di 5056 tonnellate per il quantitativo di prodotti della categoria la che avrebbero potuto essere consegnati. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se l'adeguamento delle quote della categoria la a norma dell'art. 10 fosse stato maggiore di quello concesso, la somma totale di tutte le quote della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata più elevata e pure la deficienza delle sue consegne per la categoria la sarebbe stata maggiore.

Ne sarebbe derivato che la tolleranza del 3 % stabilita dall'art. 11 sarebbe stata maggiore e, di fatto, sarebbe stata sufficiente ad assorbire le 5459 tonnellate eccedenti, riducendo con ciò il quantitativo totale del superamento.

Questo argomento è basato sul presupposto che l'art. 11, che si riferisce solo alle quote di produzione, disciplini anche le consegne nel mercato comune.

Poiché tale assunto non è stato contestato, non mi pare necessario trattarlo in questa sede.

Tuttavia, a mio parere, l'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinto.

È del tutto evidente che essa non ha contestato la legittimità della decisione 8 marzo 1982, che ha proceduto all'adeguamento a norma dell'art. 10, anche se a tale momento essa aveva prodotto e consegnato — e ne era pienamente a conoscenza — 12300 tonnellate di laminati a caldo per la produzione di piccoli tubi saldati in eccesso rispetto al quantitativo assegnatole dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituiva però una parte del quantitativo effettivamente richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Questa ha rispettato l'intera quota per la categoria la soltanto in quanto ha ridotto le consegne di altri prodotti rientranti nella categoria la, apparentemente per tentare di mantenersi nei limiti del totale globale, e di beneficiare così della tolleranza del 3 % anche se la sua produzione era eccedente riguardo ad alcuni dei prodotti rientranti nelle altre categorie.

A mio modo di vedere, la differenza per difetto, in ordine ai prodotti della categoria la, era inferiore a quanto stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che le 12300 tonnellate non erano interessate dall'adeguamento effettuato a norma dell'art. 10.

Resta comunque il fatto che se il metodo di applicazione dell'art. 10 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato errato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la possibilità di cercare di modificare la situazione contestando la decisione che aveva operato l'adeguamento iniziale.

Essa non lo ha fatto.

Mi sembra che la questione non possa essere ora riaperta.

Il quantitativo di prodotti della categoria la che poteva essere consegnato nel mercato comune, fissato nella decisione 8 marzo 1982, è vincolante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non può, a mio parere, essere accusata di aver agito illegittimamente prendendo in considerazione tale quantitativo nel calcolo della tolleranza del 3 %.

Di conseguenza, è a mio parere inutile, nella fattispecie, che da parte della Corte, o da parte mia, venga esaminato in dettaglio il problema se fosse corretto il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione dell'art. 10.

Comunque, risulta ovviamente convincente l'argomento, esposto all'udienza odierna alla Corte dall'avvocato della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in ogni caso non può essere giusto tener conto delle 12300 tonnellate in due distinte fasi del calcolo.

A sostegno della sua affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un illecito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] aveva divulgato il suo metodo di applicazione dell'art. 10 solo dopo lo scadere del quarto trimestre 1981.

A mio parere, non è stato provato che ciò risponda al vero anche se rimango dell'opinione espressa nelle conclusioni per la prima causa

[OSCURATO:PERSONA]

secondo cui è meglio che un metodo di interpretazione che può essere oggetto di contestazioni venga esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel testo della sua decisione. In base ai documenti prodotti dinanzi alla Corte nella prima causa

[OSCURATO:PERSONA]

sembra che la Eurofer abbia ottenuto chiarimenti verbali sul metodo di applicazione dell'art. 10 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essa ne abbia immediatamente informato i propri aderenti con telex 2 novembre 1981. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il metodo adottato con lettera del 10 novembre.

Il 12 novembre, dopo una serie di discussioni interne, la Eurofer ha scritto alla [OSCURATO:PERSONA] riferendo che i suoi aderenti auspicavano un mutamento di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.

A mio parere, già allora gli aderenti alla Eurofer conoscevano in cosa consistesse tale posizione.

Può darsi che essi non la approvassero, e infatti la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le discussioni fra essa e la [OSCURATO:PERSONA] continuarono durante i mesi di dicembre e di gennaio dell'anno seguente, ma essi non possono affermare che il metodo di applicazione dell'art. 10 non era stato fissato o che essi non potevano prevedere l'ammontare degli adeguamenti prima della fine del 1981.

Stando così le cose, non mi pare necessario tener conto delle singole imprese che si dice abbiano applicato un metodo diverso da quello adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se, come l'avvocato della [OSCURATO:PERSONA] ha oggi osservato, le lettere prodotte non sembrano né probanti né convincenti al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia, in via subordinata, che, anche se esse si fosse fin qui sbagliata, non le sarebbe imputabile alcun addebito per aver adottato un metodo — un'interpretazione — che era ragionevole e che non aveva formato oggetto di contestazioni.

Di conseguenza, non avrebbe potuto esserle inflitta un'ammenda.

A mio modo di vedere anche tale argomento dev'essere respinto. [OSCURATO:PERSONA] sapeva quali sarebbero state le conseguenze se essa avesse prodotto e consegnato laminati a caldo in eccesso rispetto agli adeguamenti operati a norma dell'art. 10.

A seguito degli scambi di vedute fra la Eurofer e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conosceva fin dalla seconda settimana di novembre quale fosse il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'art. 10.

Essa era quindi a conoscenza — o si deve presumere che lo fosse — del fatto che applicando altri metodi essa avrebbe rischiato un'ammenda sia per aver superato la quota di produzione per i prodotti della categoria la — o del quantitativo che poteva essere consegnato nel mercato comune — sia perché sarebbe stata ridotta la tolleranza che avrebbe potuto essere autorizzata nei confronti dei prodotti in eccesso relativi alle altre categorie.

Continuando ad applicare la propria interpretazione per il quarto trimestre, mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il rischio che essa assumeva.

Ancora, se essa avesse contestato il punto di vista adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cercare di tutelare la sua posizione proponendo ricorso a questa Corte.

Diverso è il problema del se tale ricorso avrebbe avuto esito positivo, ma, dato che essa non lo ha proposto, ne deve a mio parere sopportare le conseguenze.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto l'ammenda a torto in quanto essa non ha tenuto conto delle circostanze che hanno provocato il superamento.

Essa avrebbe omesso di valutare la gravità dell'infrazione e di prendere in considerazione l'effettiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.

Nelle osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di non avere il potere discrezionale di tener conto di considerazioni soggettive fissando l'ammenda a norma dell'art. 12, 1° comma.

Per i motivi da me esposti nelle conclusioni per la prima causa

[OSCURATO:PERSONA],

ritengo che tale posizione sia erronea e che la [OSCURATO:PERSONA] abbia il potere di ridurre discrezionalmente l'ammontare di 75 ECU quando ciò sia opportuno.

Comunque, sia che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avesse o meno erroneamente omesso di tener conto delle circostanze specifiche della fattispecie in esame ovvero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], avesse trascurato circostanze sufficientemente eccezionali da giustificare una riduzione dell'aliquota normale di 75 ECU, questa Corte, a norma dell'art. 36 del trattato, ha giurisdizione di merito per quanto concerne le ammende e può essa stessa valutare quale debba essere il loro ammontare.

Nella presente controversia, a differenza della prima causa

[OSCURATO:PERSONA],

non mi pare che le circostanze giustifichino una riduzione dell'ammenda.

Questa non è una causa in cui si possa dire che oscurità relative alla corretta interpretazione o applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/31 abbiano provocato il superamento, da parte di un'impresa, della quota per i prodotti della categoria Ia, o del quantitativo di questi ultimi che poteva essere consegnato nel mercato comune, così da renderla passibile di ammenda.

Il superamento sottoposto all'esame della Corte riguarda prodotti delle categorie Ib e

V. La sola doglianza della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che essa non può ridurre l'effetto del superamento nella misura da essa voluta in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha operato un adeguamento maggiore a norma dell'art. 10 della decisione.

Se avesse rispettato o applicato il metodo d'interpretazione dell'art. 10 utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e avesse limitato la sua produzione e le sue consegne di prodotti laminati a caldo durante il quarto trimestre 1981, la [OSCURATO:PERSONA] non si troverebbe in questa situazione.

D'altra parte, se essa avesse cercato di tutelarsi impugnando, con esito positivo, la decisione che operava l'adeguamento, essa avrebbe ugualmente cessato di essere passibile di ammenda.

Né l'una né l'altra circostanza si è verificata e, a mio parere, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica, da parte della Corte, dell'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie.

Per questi motivi, a mio parere, il presente ricorso va respinto e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata alle spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61983C0083 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 23 FEBBRAIO 1984 ( 1 ) Signor presidente, signori giudici, Il presente ricorso è stato proposto da un produttore siderurgico olandese che chiamerò [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fa parte dell'associazione europea delle industrie siderurgiche, che chiamerò in prosieguo Eurofer. Nella presente controversia, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento totale o parziale, di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 1983. Con tale decisione veniva constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato, nel quarto trimestre 1981, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 1981, n. 1831/81 ( GU L 180, 1981, pag. 1 ), superando le parti delle quote per i prodotti delle categorie Ib e V che essa era autorizzata a consegnare nel mercato comune. Veniva affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva superato tali limiti di 22132 tonnellate per i prodotti della categoria Ib e di 4334 tonnellate per quelli della categoria V. In conseguenza di tali asserite infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] irrogava una ammenda di 2183445 ECU. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se essa risultasse soccombente in ordine alla domanda principale, l'ammenda andrebbe comunque ridotta. A norma dell'art. 5 della decisione n. 1831/81, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fissare trimestralmente, per ogni impresa interessata, in primo luogo le quote di produzione e, in secondo luogo, la parte di tali quote che poteva essere consegnata nel mercato comune sulla base indicata nella decisione. Ai sensi dell'art. 10, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di adeguare le quote per i prodotti delle categorie la, utilizzati sotto forma di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di piccoli tubi saldati e di autorizzare le relative consegne nel mercato comune. L'art. 11, n. 1, modificato dall'art. 1, n. 6, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 luglio 1981, n. 1832/81 ( GU L 184 1981, pag. 1 ) consentiva una tolleranza del 3 °/o in caso di superamento della quota di produzione, «fermo restando che la produzione totale di queste categorie non può superare la somma delle quote assegnate per ciascuna di tali categorie di prodotti». La presente controversia riguarda, in parte, tale tolleranza. L'art. 12 della decisione ha stabilito l'irrogazione di ammende per superamento delle quote fissate dalla [OSCURATO:PERSONA]. L'ammenda era pari, «in genere», a 75 ECU per tonnellata di superamento della quota ma poteva essere aumentata fino al doppio di tale importo in caso di superamento del 10 % o più della quota o qualora l'impresa avesse superato le sue quote in un trimestre precedente. I fatti di causa sono, in sintesi, i seguenti. II 10 novembre 1981, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] le produzioni di riferimento e le quote per il quarto trimestre 1981. A seguito di una richiesta di adeguamento a norma dell'art. 10 della decisione, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 1982, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera dell'8 marzo 1982, aumentava la quota di produzione per i prodotti della categoria la e il quantitativo che poteva essere consegnato nel mercato comune di un ammontare successivamente rettificato in 84343 tonnellate. Tale quantitativo è inferiore di 12300 tonnellate a quello sollecitato nella sua richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], che non contestava però la decisione contenuta nella lettera 8 marzo 1982. Con una successiva lettera del 6 ottobre 1982, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva superato le quote nel quarto trimestre 1981 e che di conseguenza, era passibile di ammenda. I rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] esponevano il loro punto di vista al riguardo nel corso di un incontro dopo il quale la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione contestata nella presente controversia. Nella decisione stessa viene ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza superato le sue quote nel terzo trimestre 1981 e che le era stata inflitta un'ammenda per questo motivo. [OSCURATO:PERSONA] riteneva pertanto opportuno aumentare l'importo dell'ammenda per quanto riguarda il quarto trimestre elevandola a 82,5 ECU per tonnellata, ossia con un aumento del 10 % della normale ammenda di 75 ECU. La Corte è già stata investita di un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui le è stata inflitta un'ammenda per quanto riguarda il terzo trimestre. Nelle mie conclusioni per tale causa, ho sostenuto che, per quanto l'ammenda dovesse essere ridotta, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere annullata dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva superato le quote. Nelle difese svolte all'udienza odierna, l'avvocato della [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, se la Corte non si pronuncia a suo favore su questo punto fondamentale nella prima causa, non potrà riuscire ad ottenere l'annullamento integrale della decisione di ammenda adottata nei confronti della sua assistita nel caso in esame. Il primo argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della domanda d'annullamento consiste nell'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 15 del trattato CECA, avrebbe omesso di motivare adeguatamente la decisione. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto degli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]; essa non avrebbe spiegato il motivo del loro rigetto né quello per cui il caso presente rientra nella norma generale per l'irrogazione dell'ammenda, di cui all'art. 12 della decisione n. 1831/81. A mio parere, tali argomenti vanno respinti. Ritengo che nelle decisioni di ammenda la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a trattare tutte le questioni che vengono sottoposte allá sua attenzione. Basta che essa esponga i motivi sui quali si fonda la decisione. Essa non è obbligata a trattare espressamente tutti i motivi del rigetto. A mio parere, tale tesi trova conferma nella giurisprudenza della Corte, in particolare nelle sentenze della Corte 21 febbraio 1984 (causa 86/82, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1984, pag. 883, punto 17 della motivazione), 16 febbraio 1984 (causa 76/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1984, pag. 859, punto 9 della motivazione). Come ho sostenuto nella prima causa [OSCURATO:PERSONA] e come ritengo sia confermato dalla sentenza della Corte 19 ottobre 1983 (causa 179/83, Lucchini/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1983, pag. 3083, punti 7-8 della motivazione) quando debbono essere irrogate ammende, in linea generale ad un'aliquota specificata, i motivi debbono essere esposti solo se non viene applicata la norma generale. Nel caso di specie è indubbio che la commissione non ha esposto chiaramente i motivi per cui essa è giunta alla conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inflitta un'ammenda solo in ordine ai superamenti dei quantitativi di prodotti delle categorie Ib e V che potevano essere consegnati nel mercato comune in quanto dalla decisione risulta che si era verificato un superamento per tutti i prodotti salvo per quelli della categoria la. Da ciò non deriva però alcuna difficoltà dato che viene ammesso che l'applicazione della tolleranza del 3 % a cui ho accennato ha rimediato ai superamenti relativi alle categorie diverse dalla Ib e dalla V, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha lamentato un'insufficiente motivazione al riguardo. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce l'argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente per quanto riguarda 5459 tonnellate, ossia una parte del superamento per il quale le è stata irrogata l'ammenda, basando la sua decisione su di un metodo di applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/81 divulgato solo dopo il quarto trimestre 1981. È pacifico che non si è verificato un superamento delle quote per i prodotti della categoria la consegnati nel mercato comune o di fatto fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quarto trimestre. Viene infatti riconosciuta una differenza per difetto di 5056 tonnellate per il quantitativo di prodotti della categoria la che avrebbero potuto essere consegnati. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se l'adeguamento delle quote della categoria la a norma dell'art. 10 fosse stato maggiore di quello concesso, la somma totale di tutte le quote della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata più elevata e pure la deficienza delle sue consegne per la categoria la sarebbe stata maggiore. Ne sarebbe derivato che la tolleranza del 3 % stabilita dall'art. 11 sarebbe stata maggiore e, di fatto, sarebbe stata sufficiente ad assorbire le 5459 tonnellate eccedenti, riducendo con ciò il quantitativo totale del superamento. Questo argomento è basato sul presupposto che l'art. 11, che si riferisce solo alle quote di produzione, disciplini anche le consegne nel mercato comune. Poiché tale assunto non è stato contestato, non mi pare necessario trattarlo in questa sede. Tuttavia, a mio parere, l'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinto. È del tutto evidente che essa non ha contestato la legittimità della decisione 8 marzo 1982, che ha proceduto all'adeguamento a norma dell'art. 10, anche se a tale momento essa aveva prodotto e consegnato — e ne era pienamente a conoscenza — 12300 tonnellate di laminati a caldo per la produzione di piccoli tubi saldati in eccesso rispetto al quantitativo assegnatole dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituiva però una parte del quantitativo effettivamente richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa ha rispettato l'intera quota per la categoria la soltanto in quanto ha ridotto le consegne di altri prodotti rientranti nella categoria la, apparentemente per tentare di mantenersi nei limiti del totale globale, e di beneficiare così della tolleranza del 3 % anche se la sua produzione era eccedente riguardo ad alcuni dei prodotti rientranti nelle altre categorie. A mio modo di vedere, la differenza per difetto, in ordine ai prodotti della categoria la, era inferiore a quanto stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che le 12300 tonnellate non erano interessate dall'adeguamento effettuato a norma dell'art. 10. Resta comunque il fatto che se il metodo di applicazione dell'art. 10 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato errato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la possibilità di cercare di modificare la situazione contestando la decisione che aveva operato l'adeguamento iniziale. Essa non lo ha fatto. Mi sembra che la questione non possa essere ora riaperta. Il quantitativo di prodotti della categoria la che poteva essere consegnato nel mercato comune, fissato nella decisione 8 marzo 1982, è vincolante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non può, a mio parere, essere accusata di aver agito illegittimamente prendendo in considerazione tale quantitativo nel calcolo della tolleranza del 3 %. Di conseguenza, è a mio parere inutile, nella fattispecie, che da parte della Corte, o da parte mia, venga esaminato in dettaglio il problema se fosse corretto il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione dell'art. 10. Comunque, risulta ovviamente convincente l'argomento, esposto all'udienza odierna alla Corte dall'avvocato della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in ogni caso non può essere giusto tener conto delle 12300 tonnellate in due distinte fasi del calcolo. A sostegno della sua affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un illecito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] aveva divulgato il suo metodo di applicazione dell'art. 10 solo dopo lo scadere del quarto trimestre 1981. A mio parere, non è stato provato che ciò risponda al vero anche se rimango dell'opinione espressa nelle conclusioni per la prima causa [OSCURATO:PERSONA] secondo cui è meglio che un metodo di interpretazione che può essere oggetto di contestazioni venga esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel testo della sua decisione. In base ai documenti prodotti dinanzi alla Corte nella prima causa [OSCURATO:PERSONA] sembra che la Eurofer abbia ottenuto chiarimenti verbali sul metodo di applicazione dell'art. 10 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essa ne abbia immediatamente informato i propri aderenti con telex 2 novembre 1981. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il metodo adottato con lettera del 10 novembre. Il 12 novembre, dopo una serie di discussioni interne, la Eurofer ha scritto alla [OSCURATO:PERSONA] riferendo che i suoi aderenti auspicavano un mutamento di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa. A mio parere, già allora gli aderenti alla Eurofer conoscevano in cosa consistesse tale posizione. Può darsi che essi non la approvassero, e infatti la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le discussioni fra essa e la [OSCURATO:PERSONA] continuarono durante i mesi di dicembre e di gennaio dell'anno seguente, ma essi non possono affermare che il metodo di applicazione dell'art. 10 non era stato fissato o che essi non potevano prevedere l'ammontare degli adeguamenti prima della fine del 1981. Stando così le cose, non mi pare necessario tener conto delle singole imprese che si dice abbiano applicato un metodo diverso da quello adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se, come l'avvocato della [OSCURATO:PERSONA] ha oggi osservato, le lettere prodotte non sembrano né probanti né convincenti al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia, in via subordinata, che, anche se esse si fosse fin qui sbagliata, non le sarebbe imputabile alcun addebito per aver adottato un metodo — un'interpretazione — che era ragionevole e che non aveva formato oggetto di contestazioni. Di conseguenza, non avrebbe potuto esserle inflitta un'ammenda. A mio modo di vedere anche tale argomento dev'essere respinto. [OSCURATO:PERSONA] sapeva quali sarebbero state le conseguenze se essa avesse prodotto e consegnato laminati a caldo in eccesso rispetto agli adeguamenti operati a norma dell'art. 10. A seguito degli scambi di vedute fra la Eurofer e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conosceva fin dalla seconda settimana di novembre quale fosse il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'art. 10. Essa era quindi a conoscenza — o si deve presumere che lo fosse — del fatto che applicando altri metodi essa avrebbe rischiato un'ammenda sia per aver superato la quota di produzione per i prodotti della categoria la — o del quantitativo che poteva essere consegnato nel mercato comune — sia perché sarebbe stata ridotta la tolleranza che avrebbe potuto essere autorizzata nei confronti dei prodotti in eccesso relativi alle altre categorie. Continuando ad applicare la propria interpretazione per il quarto trimestre, mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il rischio che essa assumeva. Ancora, se essa avesse contestato il punto di vista adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cercare di tutelare la sua posizione proponendo ricorso a questa Corte. Diverso è il problema del se tale ricorso avrebbe avuto esito positivo, ma, dato che essa non lo ha proposto, ne deve a mio parere sopportare le conseguenze. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto l'ammenda a torto in quanto essa non ha tenuto conto delle circostanze che hanno provocato il superamento. Essa avrebbe omesso di valutare la gravità dell'infrazione e di prendere in considerazione l'effettiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Nelle osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di non avere il potere discrezionale di tener conto di considerazioni soggettive fissando l'ammenda a norma dell'art. 12, 1° comma. Per i motivi da me esposti nelle conclusioni per la prima causa [OSCURATO:PERSONA], ritengo che tale posizione sia erronea e che la [OSCURATO:PERSONA] abbia il potere di ridurre discrezionalmente l'ammontare di 75 ECU quando ciò sia opportuno. Comunque, sia che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avesse o meno erroneamente omesso di tener conto delle circostanze specifiche della fattispecie in esame ovvero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], avesse trascurato circostanze sufficientemente eccezionali da giustificare una riduzione dell'aliquota normale di 75 ECU, questa Corte, a norma dell'art. 36 del trattato, ha giurisdizione di merito per quanto concerne le ammende e può essa stessa valutare quale debba essere il loro ammontare. Nella presente controversia, a differenza della prima causa [OSCURATO:PERSONA], non mi pare che le circostanze giustifichino una riduzione dell'ammenda. Questa non è una causa in cui si possa dire che oscurità relative alla corretta interpretazione o applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/31 abbiano provocato il superamento, da parte di un'impresa, della quota per i prodotti della categoria Ia, o del quantitativo di questi ultimi che poteva essere consegnato nel mercato comune, così da renderla passibile di ammenda. Il superamento sottoposto all'esame della Corte riguarda prodotti delle categorie Ib e V. La sola doglianza della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel fatto che essa non può ridurre l'effetto del superamento nella misura da essa voluta in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha operato un adeguamento maggiore a norma dell'art. 10 della decisione. Se avesse rispettato o applicato il metodo d'interpretazione dell'art. 10 utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e avesse limitato la sua produzione e le sue consegne di prodotti laminati a caldo durante il quarto trimestre 1981, la [OSCURATO:PERSONA] non si troverebbe in questa situazione. D'altra parte, se essa avesse cercato di tutelarsi impugnando, con esito positivo, la decisione che operava l'adeguamento, essa avrebbe ugualmente cessato di essere passibile di ammenda. Né l'una né l'altra circostanza si è verificata e, a mio parere, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica, da parte della Corte, dell'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie. Per questi motivi, a mio parere, il presente ricorso va respinto e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata alle spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1984 — Fons Iuris — Fons Iuris