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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15690/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia - in cui ci si duole del vizio di motivazione in relazione alla concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi l'omesso confronto con la relazione di sintesi dello psicologo e la mancata valutazione dell'idoneità del domicilio e dell'attività lavorativa prospettata dall'Iftode - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che incorrono, altresì, nell'aspecificità laddove non sembrano confrontarsi con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, nel concedere la misura alternativa, fa leva sulla regolare condotta tenuta dal condannato dopo il fatto dedita al lavoro, sull'adattamento alla vita in carcere, sulla positività dell'esperienza premiale svolta nel 2023 e sulla solidità dei riferimenti affettivi nell'ambito della famiglia di origine, indicatori, tutti, di una revisione critica idonea ad una piena risocializzazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia - in cui ci si duole del vizio di motivazione in relazione alla concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi l'omesso confronto con la relazione di sintesi dello psicologo e la mancata valutazione dell'idoneità del domicilio e dell'attività lavorativa prospettata dall'Iftode - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che incorrono, altresì, nell'aspecificità laddove non sembrano confrontarsi con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, nel concedere la misura alternativa, fa leva sulla regolare condotta tenuta dal condannato dopo il fatto dedita al lavoro, sull'adattamento alla vita in carcere, sulla positività dell'esperienza premiale svolta nel 2023 e sulla solidità dei riferimenti affettivi nell'ambito della famiglia di origine, indicatori, tutti, di una revisione critica idonea ad una piena risocializzazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15690/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris