CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di2026Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli3313avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 83/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 15/07/2021 R.G.N. 316/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3873/2022Numero sezionale 3313/2026Numero di raccolta generale 24260/2026Data pubblicazione 30/07/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Campobasso confermava lapronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso una comunicazione dell’Inps avente ad oggettoil pagamento di contributi omessi in relazione a lavoratoriagricoli.Secondo la Corte d’appello l’atto presupposto, costituitoda una cartella esattoriale, era stato notificato in data6.3.2009, come ammesso dalla stessa società nel ricorsointroduttivo di altro giudizio, n.922/11, promossoavverso l’intimazione di pagamento avente come attopresupposto la medesima cartella di pagamento, e comealtresì accertato nelle sentenze di primo e secondo gradoemesse in detto giudizio. Pertanto, la prescrizioneantecedente alla notifica della cartella non poteva piùessere rilevata, essendo la pretesa irretrattabile permancata opposizione nel termine di 40 giorni ex art.24d.lgs. n.46/99. Aggiungeva la Corte che nemmeno eramaturata la prescrizione successivamente alla notificadella cartella, poiché vi erano stati atti interruttivinotificati nel 2010 e nel 2011.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone tremotivi di ricorso.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellaSocietà di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso notificato.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.Numero registro generale 3873/2022Numero sezionale 3313/2026Numero di raccolta generale 24260/2026Data pubblicazione 30/07/2026RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2734 c.c.,per avere la Corte male interpretato il ricorsointroduttivo del giudizio n.922/11, che non contenevaalcuna confessione di avvenuta notifica della cartella indata 6.3.2009.Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. deduce motivazione apparente e perplessa dellasentenza, poiché la Corte d’appello non avrebbeconsiderato il contesto documentale da cui fu estrapolatala presunta confessione di parte. Il motivo argomentaanche sulla assenza di pronuncia c.d. doppia conforme.Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deduce violazione dell’art.3, co.9 e 10, l. n.335/95 edegli artt.2953, 2946 c.c., sostenendo l’irrilevanza dellamotivazione che esclude la prescrizione sopravvenutaalla notifica della cartella stante la prescrizione maturataanteriormente alla notifica, mai avvenuta, della cartellastessa.I motivi possono essere esaminati congiuntamente,ponendo un’unica questione, e sono inammissibili.A dispetto della rubrica del primo motivo, intestato aviolazione di legge, i motivi contestano invero unaccertamento di fatto compiuto dalla sentenza d’appello:in particolare, l’accertamento sulla avvenuta notificadella cartella di pagamento, reputata sussistente ecompiuta in data 6.3.2009.Tale accertamento si è fondato sui seguenti rilievi: a)ammissione con valore confessorio della stessa società,contenuta a p.4 del ricorso introduttivo del giudizion.922/11, circa la avvenuta notifica in data 9.3.2006; b)Numero registro generale 3873/2022Numero sezionale 3313/2026Numero di raccolta generale 24260/2026Data pubblicazione 30/07/2026accertamento dell’avvenuta notifica da parte delle duesentenze, di primo e secondo grado, emesse nei giudizidi primo e secondo grado aventi ad oggetto l’intimazionedi pagamento successiva alla cartella.I motivi tendono a contestare tale accertamento di fattoex art.360, co.1, n.5 c.p.c., in modo inammissibile aisensi dell’art.360, co.4 c.p.c., poiché si verte in materiadi doppia pronuncia conforme.Invero, sia la sentenza di primo grado, sia la sentenzaqui impugnata, hanno ugualmente accertato l’avvenutanotifica della cartella in data 6.3.2009, motivando allaluce dell’affermazione contenuta sul punto nellasentenza emessa nel giudizio n.922/11, poi confermatain appello.Che poi la sentenza d’appello abbia aggiunto un altrorilievo a sostegno dell’accertamento – ovvero laconfessione contenuta a p.4 del ricorso introduttivo –non toglie la sussistenza di c.d. doppia conforme: nonosta infatti all’ipotesi di doppia conforme il fatto che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass.7724/22).I motivi sono altresì inammissibili per mancatadeduzione di alcun fatto decisivo, contrario allavalutazione del collegio d’appello, e omesso ex art.360,co.1, n.5 c.p.c.All’inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sullespese, atteso che l’Inps non ha svolto attività difensivaessendosi limitato a depositare procura. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 3873/2022Numero sezionale 3313/2026Numero di raccolta generale 24260/2026Data pubblicazione 30/07/2026dà atto che, attesa l’inammissibilità del ricorso, sussisteil presupposto processuale di applicabilità dell’art.13,co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligoin capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9.7.26La Presidente