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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e quale delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 25 marzo 2021 ha applicato loro la custodia cautelare in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis, comma 1, cod. pen., per condotte accertate in Caivano dal 2013 sino al marzo/aprile 2020 all'attualità (capo 26).

2. Nei ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) con il primo e il secondo motivo (trattati unitariamente nel ricorso) violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal contenuto delle generiche dichiarazioni di due collaboranti con l'Autorità giudiziaria (Montesano e Masi) che non sono fra loro convergenti e sono prive di riscontri individualizzanti; b) con il terzo e il quarto motivo (trattati unitariamente nel ricorso) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 416-bis cod. pen. per avere recepito le asserzioni dei collaboranti che affermano che il gruppo criminale Fucito-Ruggiano era diretta emanazione del clan camorristico Ciccarelli-Sautto senza valutare la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'applicazione della aggravante, ossia la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare il gruppo camorristico e l'utilizzo del metodo mafioso.

2.2. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere l'identità fra il reato per il quale si procede e quello oggetto del procedimento n. 28178/2017 R.G.N.R., pur riguardante le stesse persone e la stessa condotta, solo per la differente collocazione temporale delle condotte (quella dell'altro accertata tra il 2007 e il maggio 2008 e quella del presente tra il 2013 e la primavera del 2020) e trascurando che, trattandosi di reato permanente, la seconda è una prosecuzione della prima prolungatasi, quantomeno sino alla data della sentenza di primo grado, e che i dati (le dichiarazioni dei collaboranti Masi, Montesano e Vasapollo) erano già stati valutati dal Giudice che emise la precedente ordinanza oppure erano nella disponibilità del pubblico ministero quando esercitò l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione di legge di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal contenuto delle dichiarazioni di Montesano e di Masi, che non sono fra loro convergenti, non descrivono un ruolo specifico all'interno dell'associazione e sono prive di riscontri individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA], circa il quale peraltro mancano attività investigative (intercettazioni, pedinamenti o controlli) che confermino le dichiarazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1.1. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi unitariamente e vanno rigettati perché, a differenza di quel che si deduce nel ricorso (in cui non si contesta l'esistenza della associazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere partecipato).

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] riferisce plurime circostanze che riguardano il ricorrente (p. 6 dell'ordinanza impugnata) e lo indica come un cognato di Fucito e genero della Ruggiano che non operava per strada nella vendita della droga nella piazza di spaccio di Iaccarino, ma si occupava di fare il palo dal balcone di casa sua e che in una occasione si rivolse proprio a Montesano chiedendogli di trovare qualcuno che la sostituisse perché doveva andare in vacanza.

Analogamente, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo indica come coinvolto nella conduzione della piazza di spaccio diretta da [OSCURATO:PERSONA] (sua suocera e madre di Fucito) e partecipante alla spartizione degli utili.

Pertanto, le dichiarazioni convergono nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto organico al gruppo Fucito-Ruggiano e contengono dati specifici, sicché risulta esente da manifesta illogicità la valutazione che li pone come reciprocamente riscontrantesi (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948).

1.2. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono trattarsi unitariamente e sono infondati.

Il Tribunale ha riconosciuto l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. considerando i dati che mostrano come il gruppo di Fucito dovesse versare delle somme al clan camorristico Ciccarelli-Sautto per gestire le piazze di spaccio e non irragionevolmente desumere la consapevolezza di questo meccanismo da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che il collaborante Montesano lo indica come partecipe dei proventi dell'attività di spaccio dell'eroina e collaboratore del cognato [OSCURATO:PERSONA] capo del gruppo e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del collaborante Masi dalle quali emerge che proprio lui fu sollecitato a invitare Fucito a pagare la somma pretesa da Sautto.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1.

Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso deve ribadirsi che è illegittima la misura cautelare emessa in un procedimento promosso in violazione del principio del principio ne bis in idem (Sez. 6, n. 8618 del 25/02/2016, Ceman, Rv. 265847; Sez. 1, n. 40222 del 24/10/2007, Pignataro, Rv. 237912) e che tale illegittimità può essere rilevata dalla Corte di cassazione se la reiterazione della imputazione è desumibile dall'identità o, al contrario, dalla diversità testuale delle imputazioni a carico dello stesso imputato nei diversi procedimenti o dalla formale continenza di una o alcune delle imputazioni in una o altre che sia riscontrabile senza necessità di valutazione dei dati fattuali (Sez. 6, n. 4463 del 15/12/2016, Iaia, non mass.).

Nel caso in esame il Tribunale non soltanto ha evidenziato significative difformità fra le due imputazioni e la non coincidenza fra gli elementi di accusa alla base della ordinanza al suo esame e quella emessa nel precedente procedimento ma soprattutto ha incentrato il suo giudizio su un dato, in sé contestato dal ricorrente e che non richiede valutazioni fattuali: l'operatività della associazione oggetto del primo procedimento, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] è collocata, nel periodo 2007- maggio 2008, invece quella della associazione oggetto del presente procedimento, diretta da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2013- primavera 2020, con un considerevole iato temporale fra la fine del periodo e l'inizio del secondo (p.2) .

L'argomento sviluppato nel ricorso, secondo cui la prima associazione dovrebbe intendersi come perdurante (stante la natura permanente del reato associativo) almeno sino alla sentenza di primo grado non è conducente perché la contestazione relativa al primo periodo indica la data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata (nella fine, per quel qui rileva, oltre che nell'inizio), come pure quella relativa al secondo periodo (nell'inizio, per quel che qui rileva, oltre che nella fine) e se l'imputazione provvisoria per un reato permanente è formulata in questa forma il protrarsi della condotta al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica imputazione perché costituisce fatto diverso, sicché possono essere legittimamente emessi nuovi provvedimenti cautelari con riferimento ai fatti non rientranti nell'originaria imputazione (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085; Sez. 3, n. 29701 del 14/05/2008, Scotese, Rv. 240750, Sez. 1, n. 2410 del 21/04/1995, Carminati, Rv. 202080).

2.2. A differenza di quel che si deduce nel secondo motivo di ricorso, le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non risultano generiche perché non si limitano a indicare il ricorrente come partecipe della associazione ma lo indicano come colui al quale si rivolse, poiché referente del capo della associazione (oltre che cognato), [OSCURATO:PERSONA], per sollecitare il pagamento della somma mensile dovuta al capo del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] per gestire le sue piazze di spaccio e quella della madre, nelle quali svolgeva anche il ruolo di palo.

Analogamente, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo indica come soggetto che lavorava con il cognato [OSCURATO:PERSONA] e che per questo godeva di condizioni economiche che gli consentivano di acquistare in contanti (euro 9000) una automobile.

A sua volta, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo inserisce nell'organigramma degli spacciatori nelle piazze di Fucito e della madre.

Si tratta di dichiarazioni convergenti e contenenti dati specifici, sicché risulta esente da manifesta illogicità la valutazione che li pone come reciprocamente riscontrantesi e, per contro, infondato il motivo di ricorso.

3. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e quale delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 25 marzo 2021 ha applicato loro la custodia cautelare in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis, comma 1, cod. pen., per condotte accertate in Caivano dal 2013 sino al marzo/aprile 2020 all'attualità (capo 26). 2. Nei ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) con il primo e il secondo motivo (trattati unitariamente nel ricorso) violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal contenuto delle generiche dichiarazioni di due collaboranti con l'Autorità giudiziaria (Montesano e Masi) che non sono fra loro convergenti e sono prive di riscontri individualizzanti; b) con il terzo e il quarto motivo (trattati unitariamente nel ricorso) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 416-bis cod. pen. per avere recepito le asserzioni dei collaboranti che affermano che il gruppo criminale Fucito-Ruggiano era diretta emanazione del clan camorristico Ciccarelli-Sautto senza valutare la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'applicazione della aggravante, ossia la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare il gruppo camorristico e l'utilizzo del metodo mafioso. 2.2. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere l'identità fra il reato per il quale si procede e quello oggetto del procedimento n. 28178/2017 R.G.N.R., pur riguardante le stesse persone e la stessa condotta, solo per la differente collocazione temporale delle condotte (quella dell'altro accertata tra il 2007 e il maggio 2008 e quella del presente tra il 2013 e la primavera del 2020) e trascurando che, trattandosi di reato permanente, la seconda è una prosecuzione della prima prolungatasi, quantomeno sino alla data della sentenza di primo grado, e che i dati (le dichiarazioni dei collaboranti Masi, Montesano e Vasapollo) erano già stati valutati dal Giudice che emise la precedente ordinanza oppure erano nella disponibilità del pubblico ministero quando esercitò l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione di legge di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal contenuto delle dichiarazioni di Montesano e di Masi, che non sono fra loro convergenti, non descrivono un ruolo specifico all'interno dell'associazione e sono prive di riscontri individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA], circa il quale peraltro mancano attività investigative (intercettazioni, pedinamenti o controlli) che confermino le dichiarazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Il primo e il secondo motivo possono trattarsi unitariamente e vanno rigettati perché, a differenza di quel che si deduce nel ricorso (in cui non si contesta l'esistenza della associazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere partecipato). Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] riferisce plurime circostanze che riguardano il ricorrente (p. 6 dell'ordinanza impugnata) e lo indica come un cognato di Fucito e genero della Ruggiano che non operava per strada nella vendita della droga nella piazza di spaccio di Iaccarino, ma si occupava di fare il palo dal balcone di casa sua e che in una occasione si rivolse proprio a Montesano chiedendogli di trovare qualcuno che la sostituisse perché doveva andare in vacanza. Analogamente, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo indica come coinvolto nella conduzione della piazza di spaccio diretta da [OSCURATO:PERSONA] (sua suocera e madre di Fucito) e partecipante alla spartizione degli utili. Pertanto, le dichiarazioni convergono nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto organico al gruppo Fucito-Ruggiano e contengono dati specifici, sicché risulta esente da manifesta illogicità la valutazione che li pone come reciprocamente riscontrantesi (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948). 1.2. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono trattarsi unitariamente e sono infondati. Il Tribunale ha riconosciuto l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. considerando i dati che mostrano come il gruppo di Fucito dovesse versare delle somme al clan camorristico Ciccarelli-Sautto per gestire le piazze di spaccio e non irragionevolmente desumere la consapevolezza di questo meccanismo da parte di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che il collaborante Montesano lo indica come partecipe dei proventi dell'attività di spaccio dell'eroina e collaboratore del cognato [OSCURATO:PERSONA] capo del gruppo e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del collaborante Masi dalle quali emerge che proprio lui fu sollecitato a invitare Fucito a pagare la somma pretesa da Sautto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso deve ribadirsi che è illegittima la misura cautelare emessa in un procedimento promosso in violazione del principio del principio ne bis in idem (Sez. 6, n. 8618 del 25/02/2016, Ceman, Rv. 265847; Sez. 1, n. 40222 del 24/10/2007, Pignataro, Rv. 237912) e che tale illegittimità può essere rilevata dalla Corte di cassazione se la reiterazione della imputazione è desumibile dall'identità o, al contrario, dalla diversità testuale delle imputazioni a carico dello stesso imputato nei diversi procedimenti o dalla formale continenza di una o alcune delle imputazioni in una o altre che sia riscontrabile senza necessità di valutazione dei dati fattuali (Sez. 6, n. 4463 del 15/12/2016, Iaia, non mass.). Nel caso in esame il Tribunale non soltanto ha evidenziato significative difformità fra le due imputazioni e la non coincidenza fra gli elementi di accusa alla base della ordinanza al suo esame e quella emessa nel precedente procedimento ma soprattutto ha incentrato il suo giudizio su un dato, in sé contestato dal ricorrente e che non richiede valutazioni fattuali: l'operatività della associazione oggetto del primo procedimento, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] è collocata, nel periodo 2007- maggio 2008, invece quella della associazione oggetto del presente procedimento, diretta da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2013- primavera 2020, con un considerevole iato temporale fra la fine del periodo e l'inizio del secondo (p.2) . L'argomento sviluppato nel ricorso, secondo cui la prima associazione dovrebbe intendersi come perdurante (stante la natura permanente del reato associativo) almeno sino alla sentenza di primo grado non è conducente perché la contestazione relativa al primo periodo indica la data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata (nella fine, per quel qui rileva, oltre che nell'inizio), come pure quella relativa al secondo periodo (nell'inizio, per quel che qui rileva, oltre che nella fine) e se l'imputazione provvisoria per un reato permanente è formulata in questa forma il protrarsi della condotta al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica imputazione perché costituisce fatto diverso, sicché possono essere legittimamente emessi nuovi provvedimenti cautelari con riferimento ai fatti non rientranti nell'originaria imputazione (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria, Rv. 267085; Sez. 3, n. 29701 del 14/05/2008, Scotese, Rv. 240750, Sez. 1, n. 2410 del 21/04/1995, Carminati, Rv. 202080). 2.2. A differenza di quel che si deduce nel secondo motivo di ricorso, le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non risultano generiche perché non si limitano a indicare il ricorrente come partecipe della associazione ma lo indicano come colui al quale si rivolse, poiché referente del capo della associazione (oltre che cognato), [OSCURATO:PERSONA], per sollecitare il pagamento della somma mensile dovuta al capo del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] per gestire le sue piazze di spaccio e quella della madre, nelle quali svolgeva anche il ruolo di palo. Analogamente, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo indica come soggetto che lavorava con il cognato [OSCURATO:PERSONA] e che per questo godeva di condizioni economiche che gli consentivano di acquistare in contanti (euro 9000) una automobile. A sua volta, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] lo inserisce nell'organigramma degli spacciatori nelle piazze di Fucito e della madre. Si tratta di dichiarazioni convergenti e contenenti dati specifici, sicché risulta esente da manifesta illogicità la valutazione che li pone come reciprocamente riscontrantesi e, per contro, infondato il motivo di ricorso. 3. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così decis
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