CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 29 luglio 2025, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sull'assorbente rilievo che il richiedente risultava espulso dal territorio nazionale, coma da nota della Questura di Brindisi. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., sostenendo che il decreto impugnato viola le condizioni di capacità del giudice, in quanto è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza e non dal Giudice dell'esecuzione.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen., in relazione alla norma di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc pen, considerato che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto riferimento, per dichiarare inammissibile l'istanza, ad un requisito (quello della espulsione del richiedente) non previsto dalla legge. Secondo il ricorrente, inoltre, si sarebbe realizzata una violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento è stato emesso de plano, mentre nel contraddittorio delle parti si sarebbe potuta verificare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale, oltre alla disponibilità di un domicilio e di un'attività lavorativa. Sottolinea la difesa che l'esecuzione del provvedimento di espulsione non impedisce la attuale presenza sul territorio dello Stato dell'interessato, il quale avrebbe potuto farvi reingresso, anche a seguito di accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 8, d.lgs del 25 luglio 1998, n. 286. A tal proposito il ricorrente si riporta agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno affermato la possibilità di riconoscere, sussistendone i presupposti, le misure alternative alla detenzione ai cittadini extracomunitari, anche se entrati illegalmente nel territorio dello Stato. 2.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento alla nota della Questura di Brindisi, dalla quale non emerge quando [OSCURATO:PERSONA] è stato espulso e se, quindi, sia trascorso il periodo di durata del divieto di far rientro sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, considerato che la materia oggetto delle istanze, presentate dal richiedente ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., è di competenza del Tribunale di sorveglianza, il quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 678 cod. proc. pen., decide a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. 2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere tratti congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Va detto, innanzitutto, che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Rv. 233420-01), o che sia presente in territorio italiano in stato di clandestinità e per tale ragione sia stato 2 (2 raggiunto da decreto prefettizio di espulsione (Sez.1, n. 42234 del 18/10/2005, Rv. 232741 - 01). Tanto premesso, va sottolineato che nel caso di specie si versa nella diversa ipotesi in cui il condannato, che richiede l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, risulta essere stato espulso dal territorio dello Stato; a tal proposito Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Rv. 280208 - 01, ha condivisibilmente affermato che "L'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è predusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare". Identico principio, del resto, è stato espresso dalla Corte per lo straniero espulso ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il quale è previsto il divieto di rientrare nel territorio dello Stato per la durata di cinque anni, "non essendo possibile instaurare l'interazione tra condannato e sevizio sociale su cui si basano gli istituti invocati" (Sez. 1, n 29097 del 05/06/2003, Rv. 225219-01; sul punto, in motivazione, Sez. 1, n. 25400 del 27/04/2021, Troplini, non mass.). Tanto premesso, la difesa lamenta che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, dichiarando la inammissibilità de plano della richiesta, non ha potuto verificare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale e, quindi, la disponibilità di un domicilio e di un'attività lavorativa; e ciò sul rilievo che non può in ipotesi escludersi che il condannato abbia potuto fare reingresso in Italia, anche a seguito di accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 8, d.lgs del 25 luglio 1998, n. 286. Ebbene, sul punto appare sufficiente sottolineare che quelle rappresentate dalla difesa sono delle asserzioni, non avendo la stessa allegato nessun elemento concreto dal quale poter dedurre che [OSCURATO:PERSONA] si trova attualmente sul territorio italiano, in quale località e se lo stesso sia in possesso di un regolare domicilio. A rafforzare tale conclusione, del resto, può essere citato il consolidato orientamento secondo il quale "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez. U. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720-01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407-01; Sez. 1, n. 25400 del 27/04/2021, non mass.). A tal proposito va precisato che le Sezioni unite, con la sentenza appena citata, ha ritenuto che il soprariportato principio non trova applicazione ove il condannato sia latitante o irreperibile, condizioni nelle quali, comunque, non risulta trovarsi [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, deve ritenersi che era onere della difesa documentare, al fine di offrire elementi di valutazione concreti e specifici, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia, le modalità del suo reingresso e ogni altro elemento utile per poter approfondire la condizione giuridica e personale dello stesso; il ricorrente, all'opposto, si è limitato a rappresentare in maniera aspecifica e non documentata7 l'eventuale e astratta possibilità della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, circostanza non idonea censurare la valutazione di inammissibilità per mancanza delle condizioni di legge rilevata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza nel decreto emesso de plano, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3. Alla luce di quanto sin qui detto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali