CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 13.2.2025 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena nei suoi confronti in un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per i reati di detenzione illegale e ricettazione di arma clandestina; Rilevato che il ricorso contesta che, in sede di concordato, era stata contestualmente avanzata la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, rigettata dalla Corte d'appello per il superamento dei limiti di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., in quanto aveva ritenuto che non assumesse rilievo, a tali fini, l'avvenuta estinzione ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. della precedente pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, a tal proposito, che la sentenza d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, n. 27589 del 22/3/2019, P., Rv. 276076 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M