CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04L36RE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di kevin [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133- bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto (a) con riferimento alla aggravante delle più persone riunite, la Corte territoriale, coerentemente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevava che la presenza simultanea di due persone nel luogo della realizzazione della violenza è sufficiente per integrare la circostanza, nulla rilevando la percezione della persona offesa mentre con riguardo 133-bis cod. pen. rilevava che la sanzione inflitta 800 euro, era assai modesta e che, comunque non era emersa né l'impossibilità, né l'estrema difficoltà a versare la somma inflitta, anche tenuto conto della genericità delle allegazioni. La motivazione della sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]