CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la decisione del 23 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato Fatos BAJRAMI alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, commi 13 e 13-bis, d. Igs. n. 286/98. Rigettava la Corte territoriale l'unico motivo di gravame, escludendo che, nel caso di specie, potesse applicarsi la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 3-quater del citato decreto legislativo, che riguardava solamente i reati e le ipotesi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter e non i reati di cui ai commi 13 e 13-bis. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità già invocata in sede di merito. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Diversamente da quanto asserito nell'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "In tema di espulsione di cittadini stranieri, sussiste per il giudice l'obbligo di immediata declaratoria di non luogo a procedere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, esclusivamente nei casi espressamente richiamati nella norma" (Sez. 2, n. 36510 del 7/6/2019, P.M. in proc. Sahnouni, Rv. 277036), e, quindi, solo nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, come ineccepibilmente affermato dalla Corte di appello di Genova. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]