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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23777/2026

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!Numero registro generale 7500/2026Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 23777/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 7500/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati- ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato pressol’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;- controricorrente –e nei confronti diPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda PrimaGiurisdizionale Centrale d’appello, n. 181/2025, depositata il 19novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2026;Numero registro generale 7500/2026Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 23777/2026Data pubblicazione 22/07/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confrontidel Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministeropresso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 7500/2026Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 23777/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 7500/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati- ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato pressol’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;- controricorrente –e nei confronti diPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda PrimaGiurisdizionale Centrale d’appello, n. 181/2025, depositata il 19novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2026;Numero registro generale 7500/2026Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 23777/2026Data pubblicazione 22/07/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confrontidel Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministeropresso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23777/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris