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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04483/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv.

F. Peverini che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato per il quale l'imputato aveva riportato condanna, in primo grado, alla pena non sospesa di anni uno e mesi due di reclusione e € 1.400,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo di ricorso di violazione di legge in relazione agli artt. 275 comma 2 bis e 284 comma 5 cod.proc.pen.

L'ordinanza impugnata, data l'equiparazione di natura normativa della misura degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, secondo l'art. 284 comma 5 cod.proc.pen., avrebbe erroneamente interpretato l'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen., là dove stabilisce che la custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore ad anni tre di reclusione, ritenendo non applicabile, tale divieto, anche nei casi di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793 — 01; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377 - 01).

A differenza del primo periodo del disposto dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza di condanna possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, il divieto di applicazione della misura cautelare, nel caso in cui il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni, o sia stata applicata una pena inferiore a tre anni, che ha rilievo ostativo automatico anche in corso di esecuzione della misura (Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, Nastraoui, Rv. 281837 — 01), è limitato, per espressa previsione legislativa, alla sola custodia cautelare in carcere.

Né a diversa conclusione, come argomenta il ricorrente, può addivenirsi richiamando il disposto di cui all'art. 284 comma 5 cod.proc.pen., secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

Il ragionamento difensivo dell'equiparazione agli effetti dell'applicazione dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. della misura degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere è manifestamente infondato.

Oltre all'evidenziare che l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., è stato novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92 che, in quanto norma successiva di pari rango, ha comunque introdotto una deroga all'art. 284 comma 5 cod.proc.pen. a tali effetti, ragioni interpretative sistematiche depongono per la manifesta infondatezza della tesi difensiva.Come osservato dalla pronuncia n. 4418/2015 di Questa Corte « la suddetta omissione [il non avere previsto il divieto anche in casi di applicazione degli arresti domiciliari ] non è frutto di una mera "dimenticanza" o "imprecisione" del legislatore, ma è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 656 cod. proc. pen. che, se al quinto comma dispone che «se la pena detentiva [...] non è superiore ai tre anni [....] il Pubblico Ministero [...] ne sospende l'esecuzione» con efficacia immediata al fine di consentire al condannato di ottenere dal tribunale di Sorveglianza «la concessione di una delle misure alternative alla detenzione [...] ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena [...I», al contrario, al comma decimo, dispone che se «nella situazione considerata dal comma quinto» il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire non superi i limiti indicati dal comma quinto, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della carcerazione, ma, finchè il Tribunale di Sorveglianza non decide sull'eventuale applicazione di misure alternative, «il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova» (quindi, la sospensione, contrariamente a quanto previsto nel quinto comma per la custodia cautelare in carcere, non è immediatamente esecutiva)» (Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alaimo, Rv. 262377 - 01).

Consegue che il legislatore, novellando l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, ha, in coerenza con le citate disposizioni normative in tema di esecuzione, disposto il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere unicamente se «il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», divieto che non opera per quella degli arresti domiciliari proprio perchéscquesti non sono sospesi neppure ove la sentenza sia passata in giudicato fintanto che non decida il tribunale di Sorveglianza.

5. A tali principi si è attenuto il tribunale del riesame che, preso atto che il Nieddiu è stato condannato, per il reato per cui è corso di applicazione la misura degli arresti domiciliari, alla pena non sospesa di un anno e due mesi di reclusione.

Dunque, era osservata la disposizione di cui all'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. a fronte dell'intervenuta condanna a pena non sospesa inferiore a tre anni e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari era legale.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. F. Peverini che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato per il quale l'imputato aveva riportato condanna, in primo grado, alla pena non sospesa di anni uno e mesi due di reclusione e € 1.400,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo di ricorso di violazione di legge in relazione agli artt. 275 comma 2 bis e 284 comma 5 cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata, data l'equiparazione di natura normativa della misura degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, secondo l'art. 284 comma 5 cod.proc.pen., avrebbe erroneamente interpretato l'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen., là dove stabilisce che la custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore ad anni tre di reclusione, ritenendo non applicabile, tale divieto, anche nei casi di applicazione della misura degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793 — 01; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377 - 01). A differenza del primo periodo del disposto dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza di condanna possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, il divieto di applicazione della misura cautelare, nel caso in cui il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni, o sia stata applicata una pena inferiore a tre anni, che ha rilievo ostativo automatico anche in corso di esecuzione della misura (Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, Nastraoui, Rv. 281837 — 01), è limitato, per espressa previsione legislativa, alla sola custodia cautelare in carcere. Né a diversa conclusione, come argomenta il ricorrente, può addivenirsi richiamando il disposto di cui all'art. 284 comma 5 cod.proc.pen., secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. Il ragionamento difensivo dell'equiparazione agli effetti dell'applicazione dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. della misura degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere è manifestamente infondato. Oltre all'evidenziare che l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., è stato novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92 che, in quanto norma successiva di pari rango, ha comunque introdotto una deroga all'art. 284 comma 5 cod.proc.pen. a tali effetti, ragioni interpretative sistematiche depongono per la manifesta infondatezza della tesi difensiva.Come osservato dalla pronuncia n. 4418/2015 di Questa Corte « la suddetta omissione [il non avere previsto il divieto anche in casi di applicazione degli arresti domiciliari ] non è frutto di una mera "dimenticanza" o "imprecisione" del legislatore, ma è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 656 cod. proc. pen. che, se al quinto comma dispone che «se la pena detentiva [...] non è superiore ai tre anni [....] il Pubblico Ministero [...] ne sospende l'esecuzione» con efficacia immediata al fine di consentire al condannato di ottenere dal tribunale di Sorveglianza «la concessione di una delle misure alternative alla detenzione [...] ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena [...I», al contrario, al comma decimo, dispone che se «nella situazione considerata dal comma quinto» il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire non superi i limiti indicati dal comma quinto, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della carcerazione, ma, finchè il Tribunale di Sorveglianza non decide sull'eventuale applicazione di misure alternative, «il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova» (quindi, la sospensione, contrariamente a quanto previsto nel quinto comma per la custodia cautelare in carcere, non è immediatamente esecutiva)» (Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alaimo, Rv. 262377 - 01). Consegue che il legislatore, novellando l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, ha, in coerenza con le citate disposizioni normative in tema di esecuzione, disposto il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere unicamente se «il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», divieto che non opera per quella degli arresti domiciliari proprio perchéscquesti non sono sospesi neppure ove la sentenza sia passata in giudicato fintanto che non decida il tribunale di Sorveglianza. 5. A tali principi si è attenuto il tribunale del riesame che, preso atto che il Nieddiu è stato condannato, per il reato per cui è corso di applicazione la misura degli arresti domiciliari, alla pena non sospesa di un anno e due mesi di reclusione. Dunque, era osservata la disposizione di cui all'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. a fronte dell'intervenuta condanna a pena non sospesa inferiore a tre anni e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari era legale. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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