CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 2021
Cassazione n. 45921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2019 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio due involucri contenenti gr. 31,159 e gr. 32,792 di marijuana (capo a); del reato di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. per aver usato violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali che stavano procedendo al suo controllo tentato di colpirli con pugni e dicendo loro «ci vediamo quando non avete la divisa» (capo b). Per questi reati, commessi in Senigallia il 17 ottobre 2018, in relazione ai quali Peterside era stato tratto in arresto, il Tribunale ha inflitto le seguenti pene condizionalmente sospese: quanto al capo a), la pena di mesi 8 di reclusione ed € 1.000,00 di multa; quanto al capo b), la pena di mesi 6 di reclusione. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in due motivi con i quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione. Coi primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia preso in considerazione la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avanzata con memoria difensiva depositata il 14 novembre 2021. La difesa sostiene che tale motivo, ancorché non formulato nell'atto di appello, avrebbe comunque dovuto essere esaminato perché la causa di non punibilità di cui si tratta può essere rilevata anche d'ufficio e i fatti, commessi in un unico contesto spazio temporale, sono di modesta gravità. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Sostiene che la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere l'applicabilità dell'art. 175 cod. pen. sarebbe frutto di travisamento delle risultanze processuali perché fondata su una valutazione negativa della personalità dell'imputato che non ha riscontro in atti, trattandosi di soggetto incensurato. Sottolinea che, per negare il beneficio, i giudici di appello hanno argomentato sul «mancato ravvedimento dell'imputato» che sarebbe «rimasto arroccato su una linea difensiva ampiamente smentita dai fatti» e tale motivazione è illegittima atteso che l'ordinamento riconosce all'imputato il diritto di tacere e anche quello di mentire. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 xJj [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Non è necessario affrontare in questa sede il tema, controverso, della rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e del conseguente obbligo per il giudice di appello di valutarla anche quando - come è avvenuto nel caso di specie - la difesa non ne abbia fatto oggetto di motivo di gravame chiedendone l'applicazione solo nel corso del giudizio di secondo grado, dapprima con memoria, poi nel formulare le conclusioni. Basta infatti osservare che una sentenza di appello non è censurabile in sede di legittimità se non motiva espressamente su una specifica deduzione prospettata, purché dalla motivazione complessivamente considerata sia possibile comprendere che il motivo è stato rigettato e quali siano le ragioni del rigetto (fra le tante: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Questo principio generale è stato ribadito con specifico riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità debba ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033). Si è affermato, in particolare, che l'esclusione della particolare tenuità del fatto può risultare, anche implicitamente, dalle argomentazioni relative alla gravità oggettiva del reato e al grado di colpevolezza dell'imputato formulate dal giudice di appello, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per valutare la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635). Nel caso di specie, nel confermare le pene inflitte dal Tribunale - determinate, peraltro, in misura superiore ai minimi edittali e ridotte per il rito abbreviato - la sentenza impugnata ha sottolineato: quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, che il fatto non è di minima gravità per il dato ponderale, per il «valore intrinseco» della sostanza detenuta e perché l'imputato la portava indosso «mentre si aggirava nel parco urbano, abituale luogo di incontro di tossicomani e spacciatori»; quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen., che l'imputato fronteggiò «i poliziotti viso a viso, con i pugni serrati» insultandoli e minacciandoli, tenne quindi un comportamento non solo verbalmente minaccioso e anche connotato da violenza. La valutazione della gravità del fatto operata dai giudici di appello è resa evidente anche dagli argomenti utilizzati per respingere i motivi con i quali era stata chiesta la applicazione delle attenuanti generiche e (quanto al capo a) dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La sentenza impugnata rileva, infatti, che la condotta consistita nel «muoversi in una piazza di spaccio portando con sé sessanta grammi di droga leggera» non può costituire «un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità in quanto connotato da un considerevole grado di offensività e disvalore sociale» e sostiene che, in ragione della gravità del fatto e dell'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato, non v'erano ragioni per concedere le attenuanti generiche, la cui applicazione non è consentita dalla sola incensuratezza. Si tratta di motivazioni complete, scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, dalle quali emergono con chiarezza le ragioni per le quali è stata esclusa l'operatività della causa di non punibilità invocata dalla difesa. 3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della non menzione della condanna prevista dall'art. 175 cod. pen. ed applicabile nel caso di specie. La Corte territoriale ha fondato il diniego del beneficio sottolineando che, «con molta generosità», all'imputato è stata concessa la sospensione condizionale della pena e sostenendo che, nel caso di specie, il mancato ravvedimento, desumibile dal comportamento processuale, non giustifica la non menzione perché tale istituto è fondato sul principio dell'emenda e avrebbe proprio lo scopo di favorire un ravvedimento che in questo caso è mancato. Secondo la ricorrente (che cita Sez. 5, n. 57703 del 14/09/2017, G., Rv. 271894) il diniego della concessione del beneficio sarebbe illegittimo perché motivato dal comportamento processuale dell'imputato, «al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli». Così argomentando, però, la difesa trascura che la Corte di appello di Ancona ha desunto dal comportamento processuale dell'imputato il mancato ravvedimento e questa motivazione può fondare legittimamente il diniego del beneficio ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che indica tra gli elementi di cui si deve tenere conto anche il comportamento susseguente al reato (in tal senso anche la sentenza n. 57703 del 14/09/2017 citata dal ricorrente - pag. 6 della motivazione). A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, la concessione del beneficio in parola è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla base degli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, [OSCURATO:PERSONA] 252509; Sez. 4, n. 31217 del 16/06/2016, Colombo, Rv. 267523; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process