CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 35152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Catania del 17 ottobre 2025, che, previa assoluzione dell'imputato dal delitto di ricettazione contestato al capo A, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui 'all'art. 2 legge n. 895 del 1967, nonché del reato di . cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, condannandolo, riconosciuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla .pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000 di multa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale senza offrire argomentazioni valide, essendosi limitata a indicare come motivi fatti giudiziari pregressi, trascurando il fatto-reato e la personalità del reo. 3. Il ricorso è inammissibile, perché formulato in termini generici e meramente assertivi, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale onere è direttamente proporzionale alla specificità con cui dette ragioni sono state esposte nel provvedimento gravato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). La Corte di appello ha svolto una motivazione puntuale e non manifestamente illogica. Ha escluso la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di lieve entità valorizzando, non il solo dato ponderale, ma la complessiva gravità della condotta: la disponibilità di sostanze di diversa tipologia, l'elevata quantità di cocaina, la purezza delle sostanze, la presenza di materiale per il confezionamento, il collegamento con un circuito di distribuzione non riducibile allo spaccio di minima dimensione e il tentativo 'dell'imputato di disfarsi dei borsoni contenenti lo stupefacente. Ha inoltre richiamato, in modo coerente, il rinvenimento del materiale esplodente, detenuto in un contesto abitativo connotato da particolare pericolosità. Le censure del ricorrente, invece, non individuano speci.fiche fratture logiche della motivazione, ma sollecitano una diversa lettura degli indici di gravità del fatto e della personalità dell'imputato. Una simile prospettazione è estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita una rivalutazione del merito, essendoriservato a questa Corte il solo controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La motivazione è congrua anche quanto al trattamento sanzionatorio e non censurata con argomenti specifici. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, escludendo che potessero assumere valore decisivo lo stato di incensuratezza, di per sé non sufficiente, la scelta del rito abbreviato, già remunerata dalla diminuente legale, e le dichiarazioni dell'imputato, ritenute incompatibili con una effettiva ammi ssione di responsabilità. Ha, inoltre, giustificato la pena base e l'aumento per la continuazione mediante il richiamo alla quantità e qualità delle sostanze, alla capacità organizzativa desunta dalle modalità del fatto e alla pericolosità del materiale esplodente detenuto. La censura non si confronta in alcun modo con il suddetto apparato argomentativo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'obbligo di versamento, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M