CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento nn. TVK010502455/2017,TVK010502471/2017 e TVK010502467/2017, da un lato, e nn.Numero registro generale 16161/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 14005/2026Data pubblicazione 13/05/2026TVK020502465/2017, TVK020502473/2017 e TVK020502469/2017 (iprimi tre afferenti all’anno di imposta 2012, i restanti tre al 2013).2. Dopo aver riunito i ricorsi relativi al medesimo anno, la CTP di3. La CGT di secondo grado della Puglia riunì gli appelli avverso lesentenze appena richiamate e li dichiarò inammissibili, siccome tardivirispetto al termine di 60 gg. di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo. La società e i soci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., “in combinatodisposto con l’art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c.”, per non avere i giudici disecondo grado ritenuto applicabile, al termine per la proposizionedell’impugnazione, la sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma11, d.l. n. 119/2018, relativa ai termini scadenti tra la data di entrata invigore del d.l. (23/10/2018) e il 31/7/2019.Il motivo è fondato.Dalla sentenza impugnata risulta che quelle di primo grado (anche se laCGT 2 fa riferimento, al singolare, alla “sentenza impugnata”) furononotificate il 22/5/2019, data dalla quale, dunque, iniziò a decorrere iltermine ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992. Quest’ultimo soggiaceva, pertanto,alla sospensione sopra menzionata, con la conseguenza che deveconsiderarsi tempestivo l’appello depositato il 1°/10/2019 è tempestivo,tenuto conto che, “in tema di definizione agevolata delle controversietributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n.119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, è automatica edNumero registro generale 16161/2025Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 14005/2026Data pubblicazione 13/05/2026opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria econtribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire almassimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini adifesa” (Cass., n. 15597/2025).2. Per tale ragione il ricorso dev’essere accolto, con conseguente rinviodella controversia al giudice di seconde cure, che provvederà adesaminarne il merito. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]