CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 24794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro quella del Tribunale di Caltanissetta; Considerato che il ricorso, che lamenta erronea applicazione dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. - in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente necessario il mandato ad impugnare ex art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., poiché la sentenza risultava emessa prima dell'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] che introduceva il comma citato - è manifestamente infondato. A ben vedere le Sezioni unite di questa Corte - in ordine al comma 1-ter della medesima norma processuale, ma il tema è sovrapponibile a quello posto dal presente ricorso anche in relazione al mandato richiesto dal comma 1-quater - hanno affermato: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che qualora, come nel caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l'impugnazione e della legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso. Può dunque affermarsi, sul punto, il seguente principio di diritto: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024" (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287855 - 01). Nel caso in esame l'appello è stato depositato il 14 febbraio 2024, quindi nella vigenza del comma 1- quater come introdotto dalla riforma Cartabia, che richiedeva il mandato a impugnare anche in caso di difensore di fiducia, cosicché il motivo è manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]