CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1962
Cassazione n. 37010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12370_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in riferimento al contrasto tra dispositivo della sentenza di primo grado del 7.09.2021 e la sentenza di primo grado depositata il 26.10.2021, nonché il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 130, cod. proc. pen. (premette, in particolare, che nel dispositivo della sentenza 7.09.2021 il giudice aveva disposto il beneficio della sospensione condizionale che, con successiva ordinanza 26.10.2021 aveva emendato ex art. 130, cod. proc. pen. quale mero refuso informatico, correzione di cui veniva fatta annotazione nella parte motiva della sentenza in cui si dava atto che il precedente penale alla pena di anni 25 di reclusione, era ostativo al riconoscimento del beneficio; censurabile sarebbe la sentenza d'appello che, nel rispondere al motivo relativo, si sarebbe limitata ad affermare che, a prescindere dalla procedura di correzione dell'errore materiale, era indubbio che l'imputato non potesse fruire del beneficio per i precedenti penali a suo carico); rilevato che, con un secondo motivo di ricorso, lo stesso ha dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge quanto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 (segnatamente dolendosi della mancata risposta dei giudici territoriali all'eccezione difensiva secondo cui l'omessa tenuta dei registri contabili obbligatori non integrerebbe il reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 9, comma 1, d. Igs. n. 471 del 1997; la motivazione dei giudici di appello, che avrebbero tacciato di genericità la censura essendosi sul punto già pronunciata la sentenza di prime cure sarebbe censurabile, non avendo tenuto conto di quanto emerso in sede di verifica fiscale, da cui risultava l'omessa tenuta della contabilità obbligatoria, che escludeva la sussistenza del reato contestato); ritenuto, quanto al primo motivo, che lo stesso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si v., in particolare quanto argomentato alla pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si afferma che, a prescindere dalla correttezza o meno della procedura di correzione dell'errore materiale, è indubbio che l'allora appellante pe Xi precedenti non potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, donde la sentenza di primo grado si presentava corretta laddove aveva escluso nella motivazione il beneficio, richiamando l'ordinanza di correzione disposta); trattasi di giudizio corretto che, del resto, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (tra le tante: Sez. 5, n. 8363 del 17/01/2013, Rv. 254820 - 01); nel caso di specie, il giudice di primo grado, nella stesura della motivazione, ha chiarito come si fosse trattato di un errore informatico, desumibile del resto dalla circostanza, oggettivamente rilevabile dal certificato del casellario giudiziale, dell'esistenza di precedenti penali ostativi al riconoscimento del beneficio invocato; ritenuto, quanto al secondo motivo, che lo stesso è inammissibile sia perché costituito da doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata nonché manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, pagg. 2/3 della sentenza, in cui si osserva come le conseguenze logiche derivanti dall'avvenuto rinvenimento di fatture risultanti dall'applicativo spesometro sono proprio quelle evidenziate dal primo giudice; questi, chiamato in primo grado ad affrontare analogo assunto difensivo, correttamente aveva rilevato che le fatture erano state emesse in duplice esemplare, una per il venditore ed una per l'acquirente, e dal mancato rinvenimento delle medesime presso la società emittente il GUP ne aveva fatto derivare conseguenzialnnente l'avvenuto occultamento o distruzione; tale approdo, ritenuto logicamente corretto dai giudici di appello, è immune dai denunciati vizi, in quanto la conclusione cui pervengono i giudici di merito appare del tutto ragionevole costituendo prova logica confermativa dell'ipotesi accusatoria; si noti, infine, che la Corte territoriale si prende carico di confutare l'identica doglianza difensiva, replicata in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, evidenziando come la stessa si presentasse generica, essendosi limitata la difesa ad asserire l'assenza di prova della condotta tipica, senza argomentare in modo sufficientemente specifico e convincente in ordine alle ragioni per le quali si dovrebbe logicamente ritenere non corretto il ragionamento del primo giudice, affermazione, questa, immune dai denunciati vizi); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci