CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40271/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato. la sentenza del Tribunale in sede del 4/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per l'illegale detenzione di due fucili, ricevuti in eredità dal defunto padre. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto ex artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967, nonostante l'evidente difetto dell'elemento soggettivo, nonché per la negazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo costituisce riproposizione dell'atto di appello, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, che hanno già affrontato in termini giuridici corretti lo snodo del dolo del contestato reato nella sua interferenza con il profilo dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale. Sul punto, inconferenti risul- tano le notazioni difensive sul dolo proprio dei reati di pura condotta e lo stralcio di una pronuncia di questa Corte di legittimità, riferito al dolo eventuale. 1.1. È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indetermi- natezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 1.2. Quanto al motivo che lamenta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., si osserva che la richiesta è inammissibile per preciso disposto normativo, trovando tale causa di non punibilità applicazione soltanto per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, mentre il reato in esame supera nel massimo edittale detta misura. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]