CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OONQFY2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta del ricorrente, che all'atto del controllo aveva gettato contro gli operanti lo stupefacente poi sequestrato, depone per una maggiore gravità dei fatti, così mostrando di condividere gli apprezzamenti svolti dal primo giudice in ordine alle negate circostanze attenuanti, motivazione non illogica fondata sui dati probatori adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/