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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09584/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena irrogata; ritenuto che la doglianza sia manifestamente infondata, non solo perché il riferimento alla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, contenuto nella sentenza impugnata, deve ritenersi sufficiente nelle ipotesi - come quella di specie - in cui il trattamento sanzionatorio sia di gran lunga inferiore al medio edittale (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), ma anche perché tale passaggio argomentativo deve essere apprezzato unitamente alle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento alla recidiva (con particolare riguardo alla detenzione sofferta nel periodo trascorso tra l'ultima sentenza di condanna e il fatto per cui è causa, e alla conseguente impossibilità di considerare integralmente il predetto periodo in termini favorevoli, quanto alla valutazione della pericolosità); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi lier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena irrogata; ritenuto che la doglianza sia manifestamente infondata, non solo perché il riferimento alla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, contenuto nella sentenza impugnata, deve ritenersi sufficiente nelle ipotesi - come quella di specie - in cui il trattamento sanzionatorio sia di gran lunga inferiore al medio edittale (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), ma anche perché tale passaggio argomentativo deve essere apprezzato unitamente alle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento alla recidiva (con particolare riguardo alla detenzione sofferta nel periodo trascorso tra l'ultima sentenza di condanna e il fatto per cui è causa, e alla conseguente impossibilità di considerare integralmente il predetto periodo in termini favorevoli, quanto alla valutazione della pericolosità); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi lier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09584/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris