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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta in considerazione dei precedenti specifici, cirocostanza che non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente che si è soffermato a criticare la sola parte della decisione che ha escluso la sussistenza della scarsa offensività della condotta; ritenuto che il motivo con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre ad osservare come la quantificazione della pena si fosse stata individuata nel minimo edittale, ha valorizzato i rilevanti precedenti penali anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta in considerazione dei precedenti specifici, cirocostanza che non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente che si è soffermato a criticare la sola parte della decisione che ha escluso la sussistenza della scarsa offensività della condotta; ritenuto che il motivo con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre ad osservare come la quantificazione della pena si fosse stata individuata nel minimo edittale, ha valorizzato i rilevanti precedenti penali anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris