CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 e 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato; rilevato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di estorsione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata) rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui si configura il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente mentre sussiste la truffa vessatoria solo ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso - di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale - la cui evenienza prescinde dalla sua volontà (vedi in proposito Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). Peraltro, è indifferente la minaccia di un male reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, quando la rappresentazione intimidatoria è percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M