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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38404/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 20 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12) 16 ottobre 2020, ha ridotto la pena inflitta a _Cr: •evicjZivan per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 1, cod. pen., confermando nel resto la pronuncia di primo grado. de0

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez.

VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse, e non si confrontano con la motivazione della pronuncia d'appello.

Ciò, peraltro, a fronte di argomentazioni (v. f. 2 e 3 della sentenza impugnata) immuni da vizi, sindacabili in questa sede.

Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 6:L6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i Paola • E - CiEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 20 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12) 16 ottobre 2020, ha ridotto la pena inflitta a _Cr: •evicjZivan per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 1, cod. pen., confermando nel resto la pronuncia di primo grado. de0 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse, e non si confrontano con la motivazione della pronuncia d'appello. Ciò, peraltro, a fronte di argomentazioni (v. f. 2 e 3 della sentenza impugnata) immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 6:L6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i Paola • E - CiEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
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