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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 34467/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14239/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. diTARANTO n. 397/2020 depositata i l 20/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 327/2020 la Corte di appello di Lecce, sez distaccata di Taranto accoglieva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi avverso la decisione del Tribunale di Taranto, rigettando in totale riforma della sentenza impugnata le domande risarcitorie avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice del gravame non ha condiviso il ragionamento seguito dal primo Giudice laddove ha riconosciuto la responsabilità degli Istituti di credito in relazione a quattro assegni ricevuti in pagamento dalle attrici in data 28 e 31.10.2005 per i quali le banche convenute avrebbero assicurato incautamente il c.d.” bene emissione” nonostante l’evidentefalsità dei titoli facilmente rilevabile all’occhio esperto dei loro funzionari.

La Corte di appello ha ritenuto che le due Banche nell’ambito della sommaria verifica loro richiesta non erano incorse in alcun comportamento negligente essendosi limitate, tramite i loro funzionari, ad interpellare telefonicamente, come da prassi bancaria, la banca emittente, ricevendone l’assicurazione in ordine alla regolarità dei titoli, la cui falsità non era affatto evidente.

Osservava in particolare che l’indicazione nei titoli della “filiale nr 8 via S. Francesco d’Assisi-Maddaloni” appariva chiaramente riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco, cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato il cospicuo numero di assegni circolari in bianco, trafugati ben tre anni prima, cioè il 7.10.2002 e oggetto di sequestro da parte della Procura di Napoli.

Precisava, poi, che, trattandosi di assegni trafugati in bianco e quindi già precompilati, la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale, quindi non si poteva dubitare della sua autenticità, a prescindere che in un assegno fosse stata omessa la “S” prima di Francesco d’Assisi.

Rilevava che l’altro elemento valorizzato dal Tribunale, vale a dire l’errata punzonatura dei due dei quattro titoli, che avrebbe dovuto insospettire l’occhio esperto del funzionario bancario, era stato disatteso dal C.T.U. che aveva dovuto concludere che dette punzonature non potevano essere per nulla anomale.

Con riguardo all’altro elemento di responsabilità valorizzato dal Tribunale, costituito dalla verifica presso il terminale della [OSCURATO:PERSONA] tardivamente svolta dal funzionario nell’ambito della quale si era accertato che l’assegno nr 52000328445 rientrava nei titoli trafugati in data 7.10.2002, la Corte di appello osservava che tale verifica era irrilevante in quanto avvenuta a truffa già consumata quando degli assegni si era appurata la falsità nella stanza di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] del gravame aggiungeva poi che la [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco, con la sua filiale nr 8 in via [OSCURATO:PERSONA] d’Assisi in Maddaloni, secondo l’indagine effettuata dal c.t.u., era realmente esistente al pari del numero telefonico cui si erano rivolti i funzionari delle due banche in questione.

Inoltre sempre secondo la decisione della Corte di appello il comune contabile delle due società appellate avrebbe dovuto insospettirsi maggiormente notando che dalle fatture emesse, in cui la sedicente ditta acquirente “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” viene prima accreditata con sede in “piazzale Mercurio 43 62010 Piediripa di Macerata” e poi con sede in “via Roma (piazza Mercurio) 11 62010 [OSCURATO:PERSONA] (MC) ed avrebbe dovuto interrogarsi del perché due località così lontane avessero lo stesso Cap e del perché una ditta di Macerata pagassecon A/C emessi da una Banca di Torre del Greco con filiale a Maddaloni, rifiutando, di conseguenza, la consegna della merce o rimanda ndola a più dettagliati accertamenti.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, subentrati ex lege nelle ragioni creditorie della stessa a seguito della sua cancellazione in data 28.5.2018, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria con la quale veniva dato atto della pendenza di un analogo procedimento fra le stesse parti iscritto a ruolo con il nr 14051/2021, assegnato ad altro consigliere della Corte e trattenuto in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A seguito di tale memoria la cancelleria della Corte ha attestato che il medesimo procedimento, proposto uno in forma cartacea ed un altro in formato digitale, era stato iscritto con due diversi numeri di ruolo uno recante rg 14051/2021 ed un altro nr 14239/2021 e che il primo procedimento era stato trattenuto in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360, comma 1, nr 3, c.p.c. violazione de gli art t. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art 2697 c.c. edil vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5 , c.p . c.

Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe travisato la prova decisiva in ordine alle anomalie contraffattorie evincibili ictu oculi dall’accorto banchiere, rappresentate dall’erronea indicazione di una filiale sotto la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, che invece non ha filiali, ed avrebbe quindi argomentato la propria decisione in modo insufficiente e contraddittorio.

Affermano in particolare che nella sentenza impugnata il giudice del merito non avrebbe posto a fondamento della decisione quanto ricavabile sul punto dalla c.t.u. e dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA], in cui si rilevava che, come è noto in tutto il circuito bancario, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha filiali, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano e a Roma ed interloquendo solo con le proprie banche associate e con il sistema bancario.

In tal modo avrebbe violato l’art 115 c.p.c. e non avrebbe valutato le prove secondo il prudente apprezzamento.

Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art 360, comma 1, nr 3 , c.p.c. la violazione de gli art t. 2727 e 2729 c.c., de gli art t. 115 e 116 c.p.c. , nonché de ll’art. 2697 c.c. ed il vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5, c.p.c.

La Corte di merito, sostengono i ricorrenti, avrebbe ritenuto sussistenti gli errori di perforazione dei due assegni sulla base di presunzioni che, a ben vedere, sono soltanto meri” argomenti” o “considerazioni”, come tali privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge.

Inoltre affermano che la motivazione posta a base dell’impugnata sentenza sarebbe illogica e contraddittoria circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato da errori di perforazione dei due assegni, come tali riconosciuti dal Tribunale.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono in relazione all’art. 360 , comma 1, nr 3 , c.p.c. la violazione de gli artt. 2727 c.c. e 2729, degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché de ll'art. 2697 c.c. ed il vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5, c.p.c.

Censurano in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto non rilevante quanto emerso in base all’archivio del Cai travisando la prova decisiva in ordine alla responsabilità delle banche convenute, rappresentata dalla indubbia circostanza che al furto dei moduli trafugati in bianco - alla cui serie appartenevano gli assegni oggetto di causa - era stata data la prescritta pubblicità nel l’intero circuito bancario e segnalato il rischio di contraffazione, fatto costituente oggettivo parametro di valutazione della diligenza degli istituti bancari, nell’ottica di una doverosa valutazione unitaria e non parcellizzata degli elementi di prova emersi durante l’istruttoria.

Preliminarmente si deve dare atto dell’improcedibilità del ricorso.

Giova ricordare che - come già ritenuto da questa Corte ( Cass., sez. 1^, 21 luglio 2005, n. 15341) - il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata già decisa; detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass S.U. 8527/2007).

Ciò posto, poiché la medesima controversia recante il nr 14051/2021 è già stata oggetto di cognizione da parte di questa Corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come attestato dalla cancelleria, l’ha trattenuta in decisione, l’odierno procedimento va dichiarato conseguentemente improcedibile.

La mancanza di difese da parte degli intimati comporta che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; nulla per le spese.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14239/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. diTARANTO n. 397/2020 depositata i l 20/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 327/2020 la Corte di appello di Lecce, sez distaccata di Taranto accoglieva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi avverso la decisione del Tribunale di Taranto, rigettando in totale riforma della sentenza impugnata le domande risarcitorie avanzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice del gravame non ha condiviso il ragionamento seguito dal primo Giudice laddove ha riconosciuto la responsabilità degli Istituti di credito in relazione a quattro assegni ricevuti in pagamento dalle attrici in data 28 e 31.10.2005 per i quali le banche convenute avrebbero assicurato incautamente il c.d.” bene emissione” nonostante l’evidentefalsità dei titoli facilmente rilevabile all’occhio esperto dei loro funzionari. La Corte di appello ha ritenuto che le due Banche nell’ambito della sommaria verifica loro richiesta non erano incorse in alcun comportamento negligente essendosi limitate, tramite i loro funzionari, ad interpellare telefonicamente, come da prassi bancaria, la banca emittente, ricevendone l’assicurazione in ordine alla regolarità dei titoli, la cui falsità non era affatto evidente. Osservava in particolare che l’indicazione nei titoli della “filiale nr 8 via S. Francesco d’Assisi-Maddaloni” appariva chiaramente riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco, cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato il cospicuo numero di assegni circolari in bianco, trafugati ben tre anni prima, cioè il 7.10.2002 e oggetto di sequestro da parte della Procura di Napoli. Precisava, poi, che, trattandosi di assegni trafugati in bianco e quindi già precompilati, la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale, quindi non si poteva dubitare della sua autenticità, a prescindere che in un assegno fosse stata omessa la “S” prima di Francesco d’Assisi. Rilevava che l’altro elemento valorizzato dal Tribunale, vale a dire l’errata punzonatura dei due dei quattro titoli, che avrebbe dovuto insospettire l’occhio esperto del funzionario bancario, era stato disatteso dal C.T.U. che aveva dovuto concludere che dette punzonature non potevano essere per nulla anomale. Con riguardo all’altro elemento di responsabilità valorizzato dal Tribunale, costituito dalla verifica presso il terminale della [OSCURATO:PERSONA] tardivamente svolta dal funzionario nell’ambito della quale si era accertato che l’assegno nr 52000328445 rientrava nei titoli trafugati in data 7.10.2002, la Corte di appello osservava che tale verifica era irrilevante in quanto avvenuta a truffa già consumata quando degli assegni si era appurata la falsità nella stanza di compensazione. [OSCURATO:PERSONA] del gravame aggiungeva poi che la [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco, con la sua filiale nr 8 in via [OSCURATO:PERSONA] d’Assisi in Maddaloni, secondo l’indagine effettuata dal c.t.u., era realmente esistente al pari del numero telefonico cui si erano rivolti i funzionari delle due banche in questione. Inoltre sempre secondo la decisione della Corte di appello il comune contabile delle due società appellate avrebbe dovuto insospettirsi maggiormente notando che dalle fatture emesse, in cui la sedicente ditta acquirente “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.” viene prima accreditata con sede in “piazzale Mercurio 43 62010 Piediripa di Macerata” e poi con sede in “via Roma (piazza Mercurio) 11 62010 [OSCURATO:PERSONA] (MC) ed avrebbe dovuto interrogarsi del perché due località così lontane avessero lo stesso Cap e del perché una ditta di Macerata pagassecon A/C emessi da una Banca di Torre del Greco con filiale a Maddaloni, rifiutando, di conseguenza, la consegna della merce o rimanda ndola a più dettagliati accertamenti. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, subentrati ex lege nelle ragioni creditorie della stessa a seguito della sua cancellazione in data 28.5.2018, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria con la quale veniva dato atto della pendenza di un analogo procedimento fra le stesse parti iscritto a ruolo con il nr 14051/2021, assegnato ad altro consigliere della Corte e trattenuto in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A seguito di tale memoria la cancelleria della Corte ha attestato che il medesimo procedimento, proposto uno in forma cartacea ed un altro in formato digitale, era stato iscritto con due diversi numeri di ruolo uno recante rg 14051/2021 ed un altro nr 14239/2021 e che il primo procedimento era stato trattenuto in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art 360, comma 1, nr 3, c.p.c. violazione de gli art t. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art 2697 c.c. edil vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5 , c.p . c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe travisato la prova decisiva in ordine alle anomalie contraffattorie evincibili ictu oculi dall’accorto banchiere, rappresentate dall’erronea indicazione di una filiale sotto la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, che invece non ha filiali, ed avrebbe quindi argomentato la propria decisione in modo insufficiente e contraddittorio. Affermano in particolare che nella sentenza impugnata il giudice del merito non avrebbe posto a fondamento della decisione quanto ricavabile sul punto dalla c.t.u. e dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA], in cui si rilevava che, come è noto in tutto il circuito bancario, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha filiali, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano e a Roma ed interloquendo solo con le proprie banche associate e con il sistema bancario. In tal modo avrebbe violato l’art 115 c.p.c. e non avrebbe valutato le prove secondo il prudente apprezzamento. Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art 360, comma 1, nr 3 , c.p.c. la violazione de gli art t. 2727 e 2729 c.c., de gli art t. 115 e 116 c.p.c. , nonché de ll’art. 2697 c.c. ed il vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5, c.p.c. La Corte di merito, sostengono i ricorrenti, avrebbe ritenuto sussistenti gli errori di perforazione dei due assegni sulla base di presunzioni che, a ben vedere, sono soltanto meri” argomenti” o “considerazioni”, come tali privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge. Inoltre affermano che la motivazione posta a base dell’impugnata sentenza sarebbe illogica e contraddittoria circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato da errori di perforazione dei due assegni, come tali riconosciuti dal Tribunale. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono in relazione all’art. 360 , comma 1, nr 3 , c.p.c. la violazione de gli artt. 2727 c.c. e 2729, degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché de ll'art. 2697 c.c. ed il vizio di cui all’art 360, comma 1, nr 5, c.p.c. Censurano in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto non rilevante quanto emerso in base all’archivio del Cai travisando la prova decisiva in ordine alla responsabilità delle banche convenute, rappresentata dalla indubbia circostanza che al furto dei moduli trafugati in bianco - alla cui serie appartenevano gli assegni oggetto di causa - era stata data la prescritta pubblicità nel l’intero circuito bancario e segnalato il rischio di contraffazione, fatto costituente oggettivo parametro di valutazione della diligenza degli istituti bancari, nell’ottica di una doverosa valutazione unitaria e non parcellizzata degli elementi di prova emersi durante l’istruttoria. Preliminarmente si deve dare atto dell’improcedibilità del ricorso. Giova ricordare che - come già ritenuto da questa Corte ( Cass., sez. 1^, 21 luglio 2005, n. 15341) - il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata già decisa; detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass S.U. 8527/2007). Ciò posto, poiché la medesima controversia recante il nr 14051/2021 è già stata oggetto di cognizione da parte di questa Corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come attestato dalla cancelleria, l’ha trattenuta in decisione, l’odierno procedimento va dichiarato conseguentemente improcedibile. La mancanza di difese da parte degli intimati comporta che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; nulla per le spese. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore import
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