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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23232/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Michele e MIGLIARDI Domenico hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti di analogo contenuto e stesso difensore, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, di applicazione di una pena su richiesta delle parti, per più reati (resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, ricettazione, detenzione di cocaina e hashish, rinvenuti euro 260,00 quale presumibile provento di attività di spaccio), disposta la confisca obbligatoria del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (in Putignano, il 5/9/2022); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo (vizio motivazionale con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) avrebbe potuto essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che il secondo motivo, inerente alla disposta confisca del denaro e alla interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7- bis, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto provento di attività di spaccio (così contestata nella imputazione), argomentazione rispetto alla quale nulla deduce il ricorrente, limitatosi invero a rilevare un silenzio motivazionale insussistente; e applicato una pena accessoria prevista dalla legge, in relazione alla entità della pena applicata (vedi art. 29, cod. pen.); che all'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]/v overe r‘; ervNt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Michele e MIGLIARDI Domenico hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti di analogo contenuto e stesso difensore, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, di applicazione di una pena su richiesta delle parti, per più reati (resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, ricettazione, detenzione di cocaina e hashish, rinvenuti euro 260,00 quale presumibile provento di attività di spaccio), disposta la confisca obbligatoria del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 (in Putignano, il 5/9/2022); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo (vizio motivazionale con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.) avrebbe potuto essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi dì impugnazione avverso sentenza applicativa di pena proposta per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); che il secondo motivo, inerente alla disposta confisca del denaro e alla interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il giudice disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 73, c. 7- bis, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto provento di attività di spaccio (così contestata nella imputazione), argomentazione rispetto alla quale nulla deduce il ricorrente, limitatosi invero a rilevare un silenzio motivazionale insussistente; e applicato una pena accessoria prevista dalla legge, in relazione alla entità della pena applicata (vedi art. 29, cod. pen.); che all'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]/v overe r‘; ervNt
Sentenza Cassazione n. 23232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris