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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01412/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire, presentato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figlio, terzo interessato, in relazione alla sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e altri D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione ad opere edilizie abusive realizzate in zona sismica (abitazione di due piani di circa 120 mq ciascuno); che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, deducendo il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto non è stata considerata l'incidenza dell'art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che l'abuso edilizio fosse stato volto a finalità speculative, mentre era stato documentato che gli immobili erano la dimora di civile abitazione di due nuclei familiari, che si trovano in stato di grave disagio economico e di salute, per cui il giudice avrebbe docuto valutare la proporzionalità della demolizione, mentre l'ordinanza si sarebbe attestata su una motivazione meramente apparente; Considerato che il ricorso è stato presentato dal figlio della condannata, terzo estraneo, risulta manifestamente infondato, laddove si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU; che infatti il ricorso non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

In tale ambito il giudice dell'esecuzione ha valutato la proporzionalità nella misura e ha dato atto che si tratta di una costruzione integralmente abusiva e di dimensioni ragguardevoli (mq. 240 complessivi, su due livelli, su un terreno di circa 700 mq), per la quale era stato necessario un investimento finanziario non di poco conto, per cui risultava meramente assertiva la deduzione difensiva circa la pretesa difficoltà economica dei nuclei familiari e che inoltre le condizioni di salute della condannata e del nucleo familiare non risultavano di gravità eccezionale, per cui il requisito della proporzionalità risultava sussistente nel caso di specie; che il ricorso, per la sua genericità, non consente di porre in discussione la motivazione dell'ordinanza impugnata, che risulta pertanto immune da censure; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire, presentato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di figlio, terzo interessato, in relazione alla sentenza di emessa dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e altri D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione ad opere edilizie abusive realizzate in zona sismica (abitazione di due piani di circa 120 mq ciascuno); che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, deducendo il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto non è stata considerata l'incidenza dell'art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che l'abuso edilizio fosse stato volto a finalità speculative, mentre era stato documentato che gli immobili erano la dimora di civile abitazione di due nuclei familiari, che si trovano in stato di grave disagio economico e di salute, per cui il giudice avrebbe docuto valutare la proporzionalità della demolizione, mentre l'ordinanza si sarebbe attestata su una motivazione meramente apparente; Considerato che il ricorso è stato presentato dal figlio della condannata, terzo estraneo, risulta manifestamente infondato, laddove si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU; che infatti il ricorso non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In tale ambito il giudice dell'esecuzione ha valutato la proporzionalità nella misura e ha dato atto che si tratta di una costruzione integralmente abusiva e di dimensioni ragguardevoli (mq. 240 complessivi, su due livelli, su un terreno di circa 700 mq), per la quale era stato necessario un investimento finanziario non di poco conto, per cui risultava meramente assertiva la deduzione difensiva circa la pretesa difficoltà economica dei nuclei familiari e che inoltre le condizioni di salute della condannata e del nucleo familiare non risultavano di gravità eccezionale, per cui il requisito della proporzionalità risultava sussistente nel caso di specie; che il ricorso, per la sua genericità, non consente di porre in discussione la motivazione dell'ordinanza impugnata, che risulta pertanto immune da censure; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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