Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23389/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17755/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’AVANZO, titolare della ditta L'Occasione dell’usato di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di LAGONEGRO depositata i l 6 giugno 2 022 nel giudizio iscritto al n. 1675/2017 R.G .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza del 6 giugno 2022, comunicata due giorni dopo, con la quale il Tribunale di Lagonegro (PZ), in accoglimento dell’eccezione sollevata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, titolare della ditta L’Occasione dell’usato , si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della controversia pendente fra le parti presso quell’ufficio giudiziario, indicando come competente il Tribunale di Avellino.

Tale ordinanza è stata pronunciata a definizione del giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del D’Avanzo al contratto di compravendita stipulato inter partes, avente ad oggetto la fornitura di un’autogrù.

Il predetto D’Avanzo è rimasto intimato nella presente fase di regolamento.

Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380-terc.p.c..

Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo dell’istanza di regolamento è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c..

Si assume che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto D’Avanzo nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro andava ritenuta incompleta, non avendo egli contestato la competenza dell’ufficio giudiziario adìto con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dal codice di rito.

Viene, in particolare, evidenziato che in quell’atto processuale nessuna contestazione era stata mossa con riguardo ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., il primo dei quali deliberatamente tralasciato dal convenuto, mentre, in relazione al criterio stabilito dall’art. 20 dello stesso codice, in maniera erronea e senza alcun conforto probatorio , era stato individuato nel Comune di Avella (AV) il luogo in cui sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 42 e 44 c.p.c..

Si deduce che con ordinanza del 28 marzo 2018, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione del 20 marzo 2018, il Tribunale di Lagonegro aveva già definitivamente statuito sull’eccezione di incompetenza, rilevandone l’incompletezza, sicchè, non essendo stato impugnato tale provvedimento con istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., la questione di competenza non poteva essere successivamente riesaminata dal giudice.

Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo.

Esso è infondato.

La ricorrente invoca a sostegno del suo assunto il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20449/2014, secondo cui il regolamento ex art. 42 c.p.c. può essere proposto anche contro il provvedimento del giudice che, come nel caso di specie, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé senza osservare le scansioni procedimentali normativamente prescritte(remissione della causa in decisione, previo invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, e ulteriori consequenziali adempimenti), qualora egli manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, la natura decisoria della pronuncia adottata.

Sennonchè, in base all’arresto nomofilattico sopra citato, l’esperibilità del regolamento di competenza è eccezionalmente ammessa, nell’ipotesi considerata, quando «sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sè) la declaratoria di competenza» e «solo se lo faccia in termini di assoluta, oggettiva, inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l’intera controversia».

La descritta situazione non ricorre nell’ipotesi che si considera, onde deve escludersi che il provvedimento in questione fosse impugnabile con istanza di regolamento di competenza.

Il primo motivo è invece fondato.

Dalla lettura della comparsa di risposta depositata dal D’Avanzo nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Lagonegro emerge che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata da lui articolata con esclusivo riferimento ai criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis contemplati dall’art. 20 c.p.c. ( l’obbligazione è sorta in agro del Comune di Avella ed ivi è stata eseguita ), laddove nulla era stato dedotto dall’eccipiente con riguardo al foro generale della persona fisica previsto dall’art. 18 c.p.c., deliberatamente trascurato ( Tralasciando la regola generale enucleata dall’art. 18 c.p.c. [in ragione del quale è competente il Giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio]… ).

Peraltro, anche nelle conclusioni rassegnate nella parte finale dell’atto veniva chiesto al Tribunale lucano di ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale e rimettere le parti innanzi al Tribunale di Avellino, quale foro competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.p.c. .

Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45, comma 2, L. n. 69 del 2009, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la disciplina stabilita dalla citata disposizione normativa comporta che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adìto debba essere svolta con riferimento a tutti i concorrenti criteri fissati dagli artt. 18, 19 e 20c.p.c., indicando specificamente, per ciascuno di essi, quale sia il foro ritenuto competente, senza che, a fronte di un’eccezione incompleta, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non dedotti, restando, in tal caso, radicata la sua competenza in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 269/2003, Cass. n. 12645/2001, Cass. n. 6893/2001, Cass. n. 15101/2000, Cass. n. 2301/2000, Cass. Sez.

Un. n. 248/1999, Cass. n. 2491/1998).

È stato, inoltre, precisato che, nelle suddette controversie, allorquando sia convenuta una persona fisica, la contestazione della competenza del giudice adìto rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, e quindi con riguardo sia alla residenza sia aldomicilio, essendo quest’ultimo un criterio di collegamento autonomo (cfr. Cass. n. 14096/2020, Cass. n. 21941/2018, Cass.n. 24277/2007, Cass. n. 5006/2005, Cass. n. 4975/1997).

Identico principio vale per l’impresa individuale, priva di una soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare (cfr. Cass. n. 4029/2021, Cass. n. 14571/2012, Cass. n. 5157/1990).

Applicando al caso di specie le suenunciate regulae juris , l’eccezione di incompetenza sollevata dal D’Avanzo doveva essere ritenuta incompleta.

Invero, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla genericità della contestazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c., non sorretta da idoneo supporto argomentativo, e pur volendo ammettere che la sede della ditta L’Occasione dell’us ato di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo indicata nell’epigrafe della comparsa di risposta ( Avella [AV], via Madonna del Carmine 58 ) potesse identificarsi con il domicilio di cui all’art. 18, comma 1, del medesimo codice, resta comunque il dato incontrovertibile che in quell’atto non veniva fatta menzione alcuna della residenza del convenuto.

Per le ragioni illustrate, l’eccezione era da considerarsi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice adìto.

In definitiva, in accoglimento del primo motivo, va disposta la cassazione dell’impugnata ordinanza e dichiarata la competenza del Tribunale di Lagonegro, al quale la causa viene rimessa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento.

La riassunzione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di cui all’art. 50 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo dell’istanza di regolamento, respinto il secondo; cassa l’impugnata ordinanza, in relazione al motivo accolto, e dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro, cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento, fissando per la riassu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 17755/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’AVANZO, titolare della ditta L'Occasione dell’usato di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di LAGONEGRO depositata i l 6 giugno 2 022 nel giudizio iscritto al n. 1675/2017 R.G . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza del 6 giugno 2022, comunicata due giorni dopo, con la quale il Tribunale di Lagonegro (PZ), in accoglimento dell’eccezione sollevata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, titolare della ditta L’Occasione dell’usato , si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della controversia pendente fra le parti presso quell’ufficio giudiziario, indicando come competente il Tribunale di Avellino. Tale ordinanza è stata pronunciata a definizione del giudizio promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del D’Avanzo al contratto di compravendita stipulato inter partes, avente ad oggetto la fornitura di un’autogrù. Il predetto D’Avanzo è rimasto intimato nella presente fase di regolamento. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380-terc.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo dell’istanza di regolamento è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c.. Si assume che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto D’Avanzo nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro andava ritenuta incompleta, non avendo egli contestato la competenza dell’ufficio giudiziario adìto con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dal codice di rito. Viene, in particolare, evidenziato che in quell’atto processuale nessuna contestazione era stata mossa con riguardo ai criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., il primo dei quali deliberatamente tralasciato dal convenuto, mentre, in relazione al criterio stabilito dall’art. 20 dello stesso codice, in maniera erronea e senza alcun conforto probatorio , era stato individuato nel Comune di Avella (AV) il luogo in cui sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 42 e 44 c.p.c.. Si deduce che con ordinanza del 28 marzo 2018, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione del 20 marzo 2018, il Tribunale di Lagonegro aveva già definitivamente statuito sull’eccezione di incompetenza, rilevandone l’incompletezza, sicchè, non essendo stato impugnato tale provvedimento con istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., la questione di competenza non poteva essere successivamente riesaminata dal giudice. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo. Esso è infondato. La ricorrente invoca a sostegno del suo assunto il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20449/2014, secondo cui il regolamento ex art. 42 c.p.c. può essere proposto anche contro il provvedimento del giudice che, come nel caso di specie, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé senza osservare le scansioni procedimentali normativamente prescritte(remissione della causa in decisione, previo invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, e ulteriori consequenziali adempimenti), qualora egli manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, la natura decisoria della pronuncia adottata. Sennonchè, in base all’arresto nomofilattico sopra citato, l’esperibilità del regolamento di competenza è eccezionalmente ammessa, nell’ipotesi considerata, quando «sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sè) la declaratoria di competenza» e «solo se lo faccia in termini di assoluta, oggettiva, inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l’intera controversia». La descritta situazione non ricorre nell’ipotesi che si considera, onde deve escludersi che il provvedimento in questione fosse impugnabile con istanza di regolamento di competenza. Il primo motivo è invece fondato. Dalla lettura della comparsa di risposta depositata dal D’Avanzo nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Lagonegro emerge che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata da lui articolata con esclusivo riferimento ai criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis contemplati dall’art. 20 c.p.c. ( l’obbligazione è sorta in agro del Comune di Avella ed ivi è stata eseguita ), laddove nulla era stato dedotto dall’eccipiente con riguardo al foro generale della persona fisica previsto dall’art. 18 c.p.c., deliberatamente trascurato ( Tralasciando la regola generale enucleata dall’art. 18 c.p.c. [in ragione del quale è competente il Giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio]… ). Peraltro, anche nelle conclusioni rassegnate nella parte finale dell’atto veniva chiesto al Tribunale lucano di ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale e rimettere le parti innanzi al Tribunale di Avellino, quale foro competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.p.c. . Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45, comma 2, L. n. 69 del 2009, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Per costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la disciplina stabilita dalla citata disposizione normativa comporta che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adìto debba essere svolta con riferimento a tutti i concorrenti criteri fissati dagli artt. 18, 19 e 20c.p.c., indicando specificamente, per ciascuno di essi, quale sia il foro ritenuto competente, senza che, a fronte di un’eccezione incompleta, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non dedotti, restando, in tal caso, radicata la sua competenza in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 269/2003, Cass. n. 12645/2001, Cass. n. 6893/2001, Cass. n. 15101/2000, Cass. n. 2301/2000, Cass. Sez. Un. n. 248/1999, Cass. n. 2491/1998). È stato, inoltre, precisato che, nelle suddette controversie, allorquando sia convenuta una persona fisica, la contestazione della competenza del giudice adìto rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, e quindi con riguardo sia alla residenza sia aldomicilio, essendo quest’ultimo un criterio di collegamento autonomo (cfr. Cass. n. 14096/2020, Cass. n. 21941/2018, Cass.n. 24277/2007, Cass. n. 5006/2005, Cass. n. 4975/1997). Identico principio vale per l’impresa individuale, priva di una soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare (cfr. Cass. n. 4029/2021, Cass. n. 14571/2012, Cass. n. 5157/1990). Applicando al caso di specie le suenunciate regulae juris , l’eccezione di incompetenza sollevata dal D’Avanzo doveva essere ritenuta incompleta. Invero, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla genericità della contestazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c., non sorretta da idoneo supporto argomentativo, e pur volendo ammettere che la sede della ditta L’Occasione dell’us ato di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo indicata nell’epigrafe della comparsa di risposta ( Avella [AV], via Madonna del Carmine 58 ) potesse identificarsi con il domicilio di cui all’art. 18, comma 1, del medesimo codice, resta comunque il dato incontrovertibile che in quell’atto non veniva fatta menzione alcuna della residenza del convenuto. Per le ragioni illustrate, l’eccezione era da considerarsi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice adìto. In definitiva, in accoglimento del primo motivo, va disposta la cassazione dell’impugnata ordinanza e dichiarata la competenza del Tribunale di Lagonegro, al quale la causa viene rimessa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. La riassunzione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di cui all’art. 50 c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo dell’istanza di regolamento, respinto il secondo; cassa l’impugnata ordinanza, in relazione al motivo accolto, e dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro, cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento, fissando per la riassu
Sentenza Cassazione n. 23389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris