Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 31670/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2026 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, è stata impugnata la sentenza emessa in data 24/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni quattordici di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione ai reati ascritti ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 697 cod. pen. 2.

Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. 2.1.

Il ricorrente rappresenta che, nell'ambito dell'accordo di applicazione della pena, le parti avevano convenuto anche l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, previo consenso espresso del pubblico ministero.

2.2. Deduce il ricorente che il Giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ha illegittimamente omesso di disporre la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, disattendendo l'accordo intervenuto tra le parti e incidendo unilateralmente sul contenuto dello stesso.

2.3. Sostiene, in particolare, che, nel sistema del patteggiamento, la valutazione giudiziale non può scindere i contenuti dell'accordo, dovendo il giudice limitarsi a verificarne la legalità e ammissibilità, senza poter modificare selettivamente le condizioni concordate, specie laddove queste incidano sul trattamento sanzionatorio richiesto dalle parti.

3. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva, lamentando che il giudice abbia negato la sostituzione sulla base di valutazioni generiche e non coerenti con i parametri normativi di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e all'art. 133 cod. pen.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.2 t ivCONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.

2. La questione devoluta al Collegio investe i limiti del potere di controllo del giudice nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, con specifico riguardo alla possibilità di disattendere una componente essenziale dell'accordo - quale la sostituzione della pena detentiva - a fronte del consenso espresso del pubblico ministero.

3. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. si fonda su un modello a struttura negoziale, nel quale la richiesta congiunta delle parti definisce il contenuto del trattamento sanzionatorio, spettando al giudice un controllo esterno di legalità e di correttezza, ma non un potere di rimodulazione selettiva dell'accordo.

In tale prospettiva, è stato chiarito che l'accordo delle parti non è suscettibile di scissione ad opera del giudice, il quale, ove non lo ritenga conforme a legge o non reputi congrua la soluzione prospettata, è tenuto a rigettare la richiesta nella sua interezza, senza poterla recepire parzialmente.

Si è, infatti, affermato che in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva deve ritenersi congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (v. anche, Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01).

4. Tale principio assume particolare rilievo quando l'accordo investa anche le modalità di esecuzione della pena, come nel caso della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, istituto che incide direttamente sulla concreta esplicazione della risposta sanzionatoria, anche in ragione del fatto che la pena sostitutiva non rappresenta un elemento accessorio o marginale, ma una componente intrinseca del trattamento sanzionatorio concordato, la cui incidenza è tale da modificare significativamente il contenuto afflittivo della pena.

5. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il pubblico ministero ha espressamente prestato il proprio consenso alla applicazione della pena 3sostitutiva della detenzione domiciliare, quale segmento integrante dell'accordo processuale.

5.1. Nonostante ciò, il Giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ha omesso di disporre la sostituzione della pena detentiva, disattendendo unilateralmente una clausola essenziale dell'accordo, anzi motivando sul rigetto della sostituzione.

5.2. Tale operazione ermeneutica si pone in aperto contrasto con i principi sopra richiamati, determinando una indebita scissione del contenuto negoziale e traducendosi in una pronuncia non corrispondente alla richiesta formulata congiuntamente dalle parti.

Né può ritenersi che il giudice possa giustificare siffatta divergenza sulla base di autonome valutazioni discrezionali circa la meritevolezza del beneficio, ove tali valutazioni non si traducano nella rilevazione di un profilo di illegalità della pena sostitutiva.

6. Invero, nel sistema del patteggiamento, la valutazione di congruità ex art. 444 cod. proc. pen. non abilita il giudice a sostituire il proprio apprezzamento a quello delle parti mediante una rimodulazione unilaterale dell'accordo, ma lo pone dinanzi all'alternativa secca dell'accoglimento o del rigetto dell'intero accordo, e non di una parte di esso.

Diversamente opinando, si introdurrebbe un tertium genus non previsto dall'ordinamento, consistente in una sentenza che altera selettivamente l'accordo, con evidente vulnus al principio dispositivo che connota il rito speciale. 7.Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, il giudice, una volta ritenuto ammissibile e legittimo l'accordo, non può disattenderlo parzialmente omettendo la applicazione della misura sostitutiva, dovendo, in tal caso, rigettare la richiesta nella sua interezza». 8.L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, atteso che le censure relative alla motivazione sul diniego della sostituzione risultano superate dalla rilevata illegittimità strutturale della decisione.

9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e si deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza - [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.4 7u4/ P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2026 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, è stata impugnata la sentenza emessa in data 24/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni quattordici di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione ai reati ascritti ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 697 cod. pen. 2. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. 2.1. Il ricorrente rappresenta che, nell'ambito dell'accordo di applicazione della pena, le parti avevano convenuto anche l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, previo consenso espresso del pubblico ministero. 2.2. Deduce il ricorente che il Giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ha illegittimamente omesso di disporre la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, disattendendo l'accordo intervenuto tra le parti e incidendo unilateralmente sul contenuto dello stesso. 2.3. Sostiene, in particolare, che, nel sistema del patteggiamento, la valutazione giudiziale non può scindere i contenuti dell'accordo, dovendo il giudice limitarsi a verificarne la legalità e ammissibilità, senza poter modificare selettivamente le condizioni concordate, specie laddove queste incidano sul trattamento sanzionatorio richiesto dalle parti. 3. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva, lamentando che il giudice abbia negato la sostituzione sulla base di valutazioni generiche e non coerenti con i parametri normativi di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981 e all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.2 t ivCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. La questione devoluta al Collegio investe i limiti del potere di controllo del giudice nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, con specifico riguardo alla possibilità di disattendere una componente essenziale dell'accordo - quale la sostituzione della pena detentiva - a fronte del consenso espresso del pubblico ministero. 3. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. si fonda su un modello a struttura negoziale, nel quale la richiesta congiunta delle parti definisce il contenuto del trattamento sanzionatorio, spettando al giudice un controllo esterno di legalità e di correttezza, ma non un potere di rimodulazione selettiva dell'accordo. In tale prospettiva, è stato chiarito che l'accordo delle parti non è suscettibile di scissione ad opera del giudice, il quale, ove non lo ritenga conforme a legge o non reputi congrua la soluzione prospettata, è tenuto a rigettare la richiesta nella sua interezza, senza poterla recepire parzialmente. Si è, infatti, affermato che in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva deve ritenersi congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (v. anche, Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01). 4. Tale principio assume particolare rilievo quando l'accordo investa anche le modalità di esecuzione della pena, come nel caso della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, istituto che incide direttamente sulla concreta esplicazione della risposta sanzionatoria, anche in ragione del fatto che la pena sostitutiva non rappresenta un elemento accessorio o marginale, ma una componente intrinseca del trattamento sanzionatorio concordato, la cui incidenza è tale da modificare significativamente il contenuto afflittivo della pena. 5. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il pubblico ministero ha espressamente prestato il proprio consenso alla applicazione della pena 3sostitutiva della detenzione domiciliare, quale segmento integrante dell'accordo processuale. 5.1. Nonostante ciò, il Giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ha omesso di disporre la sostituzione della pena detentiva, disattendendo unilateralmente una clausola essenziale dell'accordo, anzi motivando sul rigetto della sostituzione. 5.2. Tale operazione ermeneutica si pone in aperto contrasto con i principi sopra richiamati, determinando una indebita scissione del contenuto negoziale e traducendosi in una pronuncia non corrispondente alla richiesta formulata congiuntamente dalle parti. Né può ritenersi che il giudice possa giustificare siffatta divergenza sulla base di autonome valutazioni discrezionali circa la meritevolezza del beneficio, ove tali valutazioni non si traducano nella rilevazione di un profilo di illegalità della pena sostitutiva. 6. Invero, nel sistema del patteggiamento, la valutazione di congruità ex art. 444 cod. proc. pen. non abilita il giudice a sostituire il proprio apprezzamento a quello delle parti mediante una rimodulazione unilaterale dell'accordo, ma lo pone dinanzi all'alternativa secca dell'accoglimento o del rigetto dell'intero accordo, e non di una parte di esso. Diversamente opinando, si introdurrebbe un tertium genus non previsto dall'ordinamento, consistente in una sentenza che altera selettivamente l'accordo, con evidente vulnus al principio dispositivo che connota il rito speciale. 7.Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, il giudice, una volta ritenuto ammissibile e legittimo l'accordo, non può disattenderlo parzialmente omettendo la applicazione della misura sostitutiva, dovendo, in tal caso, rigettare la richiesta nella sua interezza». 8.L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, atteso che le censure relative alla motivazione sul diniego della sostituzione risultano superate dalla rilevata illegittimità strutturale della decisione. 9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e si deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza - [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.4 7u4/ P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris