CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 36525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ekt eak ":"." C.Vt'2C • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna e dalla provocazione di incidente stradale (in [OSCURATO:PERSONA]Angelo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore che solleva due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. e agli artt. 101 e 111 Cost., 3 codice autoregolamentazione della professione forense e alla L. 146/1990: la Corte territoriale non avrebbe comunicato né all'imputato né al difensore il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad altra data, con la conseguenza che all'udienza successiva, tenutasi in data 11/01/2019, il difensore dell'imputato e l'imputato stesso non comparivano per mancata conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata con i motivi aggiunti depositati nella cancelleria della Corte di appello. 3. In data 07/06/2021, il difensore faceva pervenire in cancelleria una memoria difensiva con cui si richiama ai motivi di ricorso, in subordine eccependo l'intervenuta prescrizione del reato. Allegava alla predetta memoria copia del verbale dell'udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Quanto al primo motivo, dalla copia del verbale dell'udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata alla memoria difensiva più sopra richiamata, risulta che veniva nominato, in quell'udienza, un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. il quale si riportava ai motivi di appello. Non essendo stato prodotto il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non vi è, però, dimostrazione che il rinvio fosse avvenuto in assenza delle parti e senza previa comunicazione all'imputato e al difensore. Si deve quindi ritenere inammissibile la doglianza per ,mancanza di specifica allegazione della parte. 3. Del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso. Manca, in primo luogo, adeguata prova di corretta trasmissione dei motivi aggiunti; in secondo luogo, la Corte territoriale ha emesso una motivazione incompatibile con la possibilità di riconoscere l'assoluzione per la speciale tenuità del fatto, avendo ritenuto viceversa il «fatto di indubbia gravità, anche per le gravissime conseguenze riportate dallo stesso imputato e dal soggetto trasportato», valutazione evidentemente incompatibile con l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria liquidata come da dispositivo. 5. L'inammissibilità del ricorso, precludendo la formazione di un valido rapporto processuale, non consente di valutare l'eccepita prescrizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il te [OSCURATO:PERSONA] etti i. otAi 1A ....-- DEPOWATO